Aumentano le sanzioni e vengono accorpate le regole dei vari DPCM finora emessi in materia di coronavirus. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DECRETO-LEGGE 19/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo, entrata in vigore il 26 marzo, che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 coronavirus.
Il Decreto prevede, come detto, un accorpamento di restrizioni e regole, adottati finora con diversi DPCM. Cambiano inoltre le sanzioni: si va dai 400 ai 3000 euro, per chi viola le regole anti contagio (ed annulla quelle precedenti), arrivando fino al carcere da uno a cinque anni per chi è in quarantena perché positivo al Coronavirus ed esce di casa intenzionalmente.
Al momento il Decreto avrà effetti fino al 31 luglio, che è la data fissata inizialmente per la fine dell’emergenza dichiarata a gennaio, ma potranno cessare prima (si spera) se l’emergenza cesserà in anticipo.
Di seguito un riepilogo delle principali irregolarità sanzionabili su tutto il territorio nazionale.
Prima di procedere con l’elenco delle sanzioni e dei reati previsti vi ricordiamo quali sono le regole principali da rispettare per evitare il propagarsi del contagio:
- evitare spostamenti non motivati;
- è fortemente consigliato ha chi ha la febbre oltre 37,5 o altri sintomi compatibili con il COVID-19 di restare presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali;
- è assolutamente vietato uscire di casa a chi è sottoposto a quarantena o ha contratto il virus;
- alcune attività, sono chiuse o regolamentate.
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Nuove sanzioni e regole Dl 19/2020
Vediamo in breve cosa prevede Il Decreto-Legge 19/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo.
Regole
Il decreto prevede che per contenere l’epidemia si potranno adottare su tutto il territorio nazionale o solo in alcune aree e per periodi predeterminati (30 giorni reiterabili) una o più tra le misure previste dal decreto stesso. Le misure potranno essere modulate in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico.
Fra le misure troviamo:
- limitazione alla circolazione delle persone;
- sospensione dell’attività, limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico (chiese, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi ecc.) nonchè parchi, aree gioco e strade urbane;
- limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- sospensione delle cerimonie civili e religiose;
- riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- sospensione o chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
- la limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche (tranne i servizi essenziali e di pubblica utilità);
- la limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, nonchè di fiere, mercati e attività di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari;
- limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone.
Nuove sanzioni
Cambiano invece le sanzioni per gli spostamenti ingiustificati o in caso si violi la quarantena. Non sarà più applicabile la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (fino a 3 mesi di reclusione e 206 di ammenda). Il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro. Inoltre se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Il Decreto prevede espressamente che tutte le persone denunciate fino al 25 marzo per aver violato il divieto di spostamento dovranno pagare subito una multa di circa 200 euro e la vecchia sanzione (art. 650 c.p.) viene automaticamente estinta.
Chi è in quarantena perchè affetto da coronavirus sarà punito con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).
Infine per il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Decreto-Legge 19/2020: testo completo in Gazzetta Ufficiale
Ecco il testo completo del Decreto-Legge 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” Entrata in vigore 26 marzo.
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 (58,9 KiB, 3.775 hits)
Sanzioni per spostamenti ingiustificati (nuova sanzione)
Anche se non si è in quarantena si deve evitare spostamenti nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli giustificati da comprovati motivi di lavoro, gravi e improrogabili necessità e motivi di salute.
Lo spostamento senza giustificazione comporta l’applicazione delle sanzioni sui limiti agli spostamenti ingiustificati come detto sopra (art. 650 c.p. fino al 25 marzo e sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro successivamente).
Si può uscire solo qualora si dia attestazione dei motivi sopra indicati mediante modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto interessato. I moduli sono da fornire direttamente dalle forze dell’ordine in caso di controllo; se non si ha l’auto dichiarazione al seguito si potrà fare la dichiarazione direttamente all’Ufficiale.
Modulo autocertificazione spostamenti
Modulo autocertificazione spostamenti (agg. 4 maggio) (780,0 KiB, 27.445 hits)
Sanzioni autocertificazione falsa
Cosa succede in caso di false auto dichiarazioni? È il documento stesso a richiamare le sanzioni che scattano in caso di dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale.
In tal caso si applica quanto disposto da:
- articolo 76 del dpr n. 445/2000: reati di falso anche commessi ai danni di pubblici ufficiali;
- articolo 495 codice penale recante falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri con la pena da uno a sei anni di reclusione.
Sanzioni per spostamenti ingiustificati (vecchia sanzione)
In caso di violazione delle norme che limitano gli spostamenti era prevista (fino al 25 marzo), la sanzione di cui all’articolo 650 del codice penale, sempre che non si configuri un reato più grave.
In base alla norma del codice penale, in caso di inosservanza di un provvedimento di un’autorità è prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
Il Decreto-Legge 19/2020 prevede espressamente che tutte le persone denunciate fino al 25 marzo per aver violato il divieto di spostamento dovranno pagare subito una multa di circa 200 euro e la vecchia sanzione (art. 650 c.p.) viene automaticamente estinta.
Cosa rischia chi viola la quarantena?
Cosa rischia chi viola il periodo di quarantena, ovvero il periodo di isolamento presso la propria abitazione? Oltre a compromettere la salute propria e dell’intera collettività contribuisce in maniera determinante al collasso del sistema sanitario messo a dura prova dalla diffusione del coronavirus, si configura un reato più grave.
Il reato è previsto dall’articolo 452 del codice penale primo comma, n. 2, ovvero delitti colposi contro la salute pubblica, con reclusione da 1 anni a 5 anni.
Controlli e sanzioni rispetto quarantena
Viste le norme stringenti ci chiediamo chi si occupi del controllo del rispetto dei limiti e delle regole la cui violazione implica anche pesanti sanzioni. Innanzitutto la vigilanza spetta ai prefetti che potranno avvalersi dell’operato di forze di polizia e forze armate.
A presiedere per la parte sanitaria, ovvero il rispetto degli isolamenti domiciliari in caso di necessità, vi sono gli operatori sanitari; questi sono tenuti a contattare quotidianamente le persone sotto sorveglianza.
Sanzioni per apertura attività
Diverse sanzioni vengono previste per categorie commerciali a seconda che possano o meno rimanere aperti. Chi gestisce una attività che può rimanere aperta (edicole, farmacie ecc.) è tenuto a predisporre le condizioni necessarie affinché si possa garantire al cittadino il rispetto della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro. Qualora non siano rispettati questi requisiti la sanzione si potrà applicare la sospensione dell’attività.
Per il mancato rispetto invece della chiusura delle attività, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre in caso di recidiva la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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