Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente, previsto dalla Costituzione Italiana e disciplinato dal Codice Civile e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Rappresentano un periodo di astensione retribuita dal lavoro, finalizzato a consentire il riposo e la rigenerazione psico-fisica del dipendente. La durata minima delle ferie è stabilita in quattro settimane all’anno, di cui almeno due devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione, mentre le restanti possono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro.
Le ferie non possono essere monetizzate, salvo nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di ferie, il lavoratore percepisce la normale retribuzione. La programmazione delle ferie avviene di comune accordo con il datore di lavoro, che può tener conto delle esigenze aziendali, garantendo tuttavia il rispetto del diritto del lavoratore al riposo. Le ferie non fruite entro i termini stabiliti possono essere oggetto di specifiche regole contrattuali.