Il distacco è un istituto del diritto del lavoro in cui un datore di lavoro (distaccante) invia un proprio dipendente presso un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una specifica attività lavorativa nell’interesse organizzativo del distaccante. Durante il periodo di distacco, il rapporto di lavoro resta in capo al distaccante, che continua a garantire il pagamento della retribuzione e gli adempimenti contributivi. Il distaccatario è invece responsabile delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il distacco deve essere giustificato da un interesse reale e non meramente economico del datore di lavoro e può avere una durata anche indeterminata, purché l’interesse persista. La disciplina è prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e tutela i diritti del lavoratore, garantendogli continuità contrattuale e protezione rispetto a eventuali abusi.