Con la risposta n. 77/2025 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema, tutt’altro che marginale, della tassazione della retribuzione variabile convertita in prestazioni di welfare aziendale. E lo fa con un chiarimento che interessa molte aziende e lavoratori coinvolti in piani di incentivazione basati sul raggiungimento di obiettivi.
Il principio stabilito dall’Agenzia è netto: se i benefit offerti nell’ambito di un piano welfare derivano da premi MBO (Management by Objectives) legati a performance individuali, la relativa quota non può godere della detassazione prevista dall’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR, ma rientra nel reddito imponibile, se non è destinata alla generalità o a categorie di dipendenti.
Il caso: MBO convertibili in welfare
La questione era stata posta da una società del settore energetico, che prevedeva la possibilità per alcuni dipendenti (soprattutto Quadri e, in minima parte, Impiegati) di convertire i premi annuali in forma di benefit welfare, scegliendo tra fondi pensione, istruzione, palestre, trasporto pubblico, buoni spesa, ecc. L’importo medio variava tra i 5.000 e i 10.000 euro.
La società riteneva che, in quanto offerti anche a gruppi omogenei di dipendenti e in linea con le finalità del welfare aziendale, tali benefit potessero essere esclusi da tassazione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate: il welfare è retribuzione
L’Agenzia ha respinto questa impostazione, richiamando il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente: tutto ciò che il lavoratore riceve in relazione al rapporto di lavoro, anche in forma di benefit, è reddito imponibile, salvo esplicite eccezioni.
Quelle eccezioni, precisano le Entrate, si applicano solo se i benefit sono concessi alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee e non rappresentano una forma di retribuzione variabile o premiale. In caso contrario, scatta l’imposizione fiscale ordinaria.
Esempio pratico: il caso dei Quadri
Un dipendente con qualifica di Quadro riceve un premio di 9.000 euro legato al raggiungimento di obiettivi di struttura. Se decide di convertirlo in credito welfare (palestra, scuola figli, buoni spesa), l’intera somma, anche se spesa per servizi detassati in altri contesti, sarà considerata reddito e quindi tassata.
Quando la conversione in welfare è detassabile?
Il beneficio fiscale è possibile solo se ricorrono due condizioni:
- il premio è qualificabile come premio di risultato agevolato ai sensi dell’art. 1, comma 182 della legge di Stabilità 2016;
- il contratto collettivo aziendale o territoriale prevede esplicitamente la possibilità di conversione del premio in beni e servizi welfare.
In mancanza di questi presupposti, come nel caso oggetto dell’interpello, i benefit non possono beneficiare dell’esenzione fiscale prevista per il welfare aziendale.
Le indicazioni operative per le aziende
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un monito per le imprese che strutturano piani di incentivazione con opzioni di conversione in welfare. Ecco alcune indicazioni utili:
- Valutare con attenzione la base normativa dei premi MBO e distinguere tra finalità premiali e di fidelizzazione;
- Estendere il welfare a categorie omogenee e non a singoli individuati per performance;
- Verificare l’eventuale applicabilità della disciplina agevolata sui premi di risultato, stipulando accordi di secondo livello;
- Evitare di presentare come welfare esente somme che derivano da retribuzione variabile.
Un principio da non dimenticare
Con la risposta n. 77/2025 l’Agenzia ribadisce che le deroghe alla tassazione ordinaria hanno carattere eccezionale e non possono essere estese a tutti i casi in cui il datore offra beni o servizi in alternativa alla retribuzione monetaria. Altrimenti, si rischia di alterare la progressività del prelievo e il principio di equità fiscale.
Un messaggio chiaro per chi, nel tentativo di fidelizzare i lavoratori, rischia di incorrere in contestazioni fiscali: il welfare aziendale è uno strumento prezioso, ma va applicato nel rispetto delle regole.
Clicca qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra