Le spese per visto di conformità e asseverazione per i bonus edilizi diversi dal superbonus, sono detraibili anche se sostenute prima dell’entrata in vigore della Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022.
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi.
Difatti, l’Agenzia delle entrate ammette la detrazione anche per le spese 2021, nonostante la stessa sia stata prevista per norma solo dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio.
Il chiarimento non riguarda il visto e le asseverazioni richieste ai fini del superbonus 110. Questo perchè le spese per visto e asseverazione superbonus 110, erano già considerate detraibili sulla base della normativa di cui al decreto Rilancio.
Il visto di conformità e le asseverazioni per i bonus edilizi
Con il D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode, il visto di conformità rilasciato dal commercialista ( o da altro intermediario abilitato) e l’asseverazione sulla congruità delle spese sono richieste per tutti i bonus edilizi. Non più solo in riferimento al superbonus 110. Per i bonus edilizi diversi dal superbonus, l’asseverazione riguarda la congruità della spese ma non i requisiti tecnici dell’intervento.
Leggi anche: Bonus casa 2022: dal superbonus 110 al bonus facciate. Guida aggiornata
Nello specifico, visto e asseverazione sono necessarie anche nei seguenti casi:
- detrazione superbonus 110 riportata in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
- cessione del credito o sconto in fattura anche relativi agli altri bonus edilizi.
Con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il legislatore ha tolto l’obbligo di visto e asseverazione per gli interventi rientranti nella c.d edilizia libera. La stessa indicazione vale per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Sono esclusi da tale previsione gli interventi che rientrano nel bonus facciate.
Da ultimo, il decreto Sostegni-ter ha previsto nuove regole sulle cessioni.
La detrazione della spesa pagata per visto e asseverazione
Richiedere l’apposizione di un visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità della spese ha un costo.
In considerazione dell’obbligo generalizzato di visto e asseverazione, la Legge di bilancio ha previsto che (comma 1-ter lett. b art.121 del D.L. 34/2020):
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformita’, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
Dunque, anche le spese per visto di conformità e asseverazione possono essere ammesse ai bonus edilizi. Tale disposizione non riguarda il visto e le asseverazioni richieste ai fini del superbonus 110. Questo perchè le spese per visto e asseverazione superbonus 110, erano già considerate detraibili sulla base della normativa di cui all’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Detrazione con efficacia retroattiva
Entrata in vigore la Legge di bilancio, era lecito chiedersi se la detrazione del visto e dell’asseverazione riguardasse anche le spese sostenute tra il 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. Antifrode) e il 31 dicembre 2021.
Ebbene, le spese per visto di conformità e asseverazione per i bonus edilizi diversi dal superbonus, sono detraibili anche se sostenute prima dell’entrata in vigore della Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022.
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle entrate nel corso del Videoforum di Italia Oggi.
Difatti, l’Agenzia delle entrate ammette la detrazione anche per le spese 2021, nonostante la stessa detrazione sia stata ammessa per norma solo dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 1° gennaio 2022.