Proroga versamento imposte soggetti ISA: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.
A prevederlo è un emendamento approvato in fase di conversione in legge del Decreto Sostegni-bis. I contribuenti possono decidere di non beneficiare di alcuna proroga e di pagare alle scadenze ordinarie ovvero entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40 o con i piani di rateazione ordinari.
Versamento imposte soggetti ISA: la precedente proroga del DPCM del 28 giugno
Con il DPCM del 28 giungo il MEF ha ufficializzato la proroga al 20 luglio del saldo 2020 e dell’acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’Irap (vedi scadenze fiscali di luglio 2021). Rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno. La proroga non riguarda tutti i contribuenti ma solo i titolari di partita iva. Se svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA.
La proroga si applica anche all’Irap, alla cedolare secca, all’IVIE all’IVAFE e alle imposte sostitutive. Compresa quella pagata dai contribuenti che operano in regime forfettario. La proroga dovrebbe riguarda anche l’Iva dovuta sul cd. “adeguamento” agli ISA. Adeguamento finalizzato a migliorare il proprio indice di affidabilità fiscale. E’ prorogato anche il versamento del diritto camerale (la camera di commercio).
Il Differimento al 20 luglio vale anche per il saldo dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi, liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome.
Imposte soggetti ISA: nuova proroga nel decreto Sostegni-bis
L’articolo 9-ter del D.L. 73/2021 aggiunto in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.
L’ambito soggettivo della proroga è lo stesso di quello previsto rispetto alla scadenza del 20 luglio.
Dunque, beneficiano della proroga coloro che:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5 milioni 164mila 569 euro).
Da qui, ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA
La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).
Fatto salvo quanto appena affermato, i soggetti non titolari di partita iva devono rispettare i termini ordinari di versamento.
Soggetti ISA: possibile versare alle scadenze ordinarie?
Individua la proroga, ciò non toglie che i contribuenti possano decidere di versare le imposte dovute entro le scadenze ordinarie.
Superata la scadenza del 30 giugno, ex art.17 del DPR 435/2001, è possibile effettuare il versamento entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità è riconosciuta dallo stesso articolo da ultimo citato. Al comma 2.
La proroga non ha inciso in alcun modo sui pagamenti rateizzati delle imposte.
A tal proposito, le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto:
- possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione,
- in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza.
In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 30 di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia (art.20 D.lgs 241/1997).
I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
Ciò sta a significare che, laddove il contribuente volesse ricorrere alla proroga del decreto Sostegni-bis e ha optato o intende optare per la rateazione degli importi dovuti, dovrebbe comunque corrispondere:
- le rate del saldo e del 1° acconto scadenti tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 entro il 15 settembre 2021;
- la 2° rata dell’acconto entro il 30 novembre.
Da qui, per un contribuente titolare di partita iva, considerando anche la proroga disposta dal DPCM del 28 giugno, per saldo e 1° acconto varrebbero le seguenti scadenze:
- 15 settembre, le rate con scadenza 30 luglio, 20 agosto (1° e 2° rata),
- 16 settembre, la 3° rata;
- 18 ottobre, la 4° rata;
- 16 novembre la 5° rata.
Nell’esempio abbiamo considerato il pagamento della 1° rata al 30 luglio 2021, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per le rate successive alla prima si applicano ulteriori interessi.
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