L’attuale normativa sui buoni pasto prevede che questi possono essere cumulati e spesi quindi contemporaneamente fino ad un massimo di 8. La norma è stata introdotta ed è regolamentata dal decreto ministeriale del 7 giugno 2017, n. 122 (Gazzetta Ufficiale 186 del 10 agosto 2017).
I ticket del valore massimo di 5,29 euro cartacei e 7,00 euro in formato elettronico possono essere spesi in modo cumulativo fino ad 8 insieme ad esempio per la spesa al supermercato; senza che gli stessi possano andare ad influire sull’IRPEF del lavoratore dipendente o assimilato.
Ricordiamo infatti che il buono pasto è detassato nei predetti limiti di 5,29 euro (e 7,00 in formato elettronico). Fino all’entrata in vigore del DM 122/2017 i buoni potevano essere spesi solo singolarmente e nel limite di uno al giorno perchè fosse valida la detassazione; anche se era pratica comune l’uso cumulativo degli stessi.
Uso cumulativo di oltre 8 buoni pasto
Con il principio di diritto numero 6 del 12 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul trattamento fiscale dell’uso cumulativo dei buoni di oltre 8 buoni pasto per i lavoratori dipendenti ed assimilati.
Leggi anche: Buoni pasto: normativa, a chi spettano e come funzionano
Come detto in premessa il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto è previsto dal decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122 (lettera d del comma 1 dell’articolo 4). Il divieto di cumulo, dice l’Agenzia, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente, previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR. I limiti di esenzione, come detto prima, sono di 5,29 euro per i buoni pasto cartacei e 7 euro per i buoni pasto elettronici e riguardano solo la cessione degli stessi da parte del datore di lavoro.
La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato), dei buoni pasto in sostituzione della mensa aziendale, conclude l’Agenzia, opera quindi nei limiti stabiliti dal citato articolo 51, a prescindere dal numero di buoni utilizzati. Pertanto il datore di lavoro è tenuto alla verifica solo dei limiti di esenzione nel solo rispetto del valore nominale dei buoni erogati.
Agenzia delle Entrate: principio di diritto n. 6 del 2019
Qui di seguito trovate il testo rilasciato dalle Entrate.
Agenzia delle Entrate: principio di diritto n. 6 del 2019 (166,4 KiB, 4.125 hits)