In materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, l’emissione del documento commerciale (ricevuta fiscale o scontrino elettronico) è svincolato dal momento di effettuazione dell’operazione individuato ai fini Iva. Se ad esempio, si effettua una prestazione di servizi con corrispettivo non riscosso sarà comunque necessario emettere il documento commerciale, tuttavia l’esigibilità dell’imposta ossia il momento impositivo ai fini Iva seguirà comunque le disposizioni contenute nel decreto Iva.
E’ questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti nella circolare n° 3/2020 adottata in data 21 febbraio dall’Agenzia delle entrate. Indicazioni rilevanti hanno riguardato anche il credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico nonchè le sanzioni per violazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ecco in chiaro i criteri di emissione del documento commerciale nonché le tempistiche da rispettare alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia al fine di non incorrere in profili sanzionatori.
Scontrino elettronico 2020: nuove indicazioni dell’Agenzia delle entrate
Per i soggetti in obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il documento commerciale ha preso il posto del classico scontrino elettronico/ricevuta fiscale; documenti che possono essere ancora emessi per coloro che non hanno ancora attivato il registratore telematico e possono beneficiare della cosiddetta moratoria delle sanzioni disposta per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Anche chi ha attivato puntualmente il registratore può beneficare della moratoria.
L’emissione del documento commerciale è strettamente connesso alla memorizzazione dei dati dell’operazione ed è svincolato dal momento di effettuazione dell’operazione individuato ai fini Iva.
In termini pratici, come da circolare n°3/2020, la memorizzazione elettronica, e la connessa emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Resta ferma l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA.
Vediamo in che modo tali indicazioni vadano rapportate alle operazioni di cessione di beni (ad esempio acquisto capo d’abbigliamento) e alle prestazioni di servizi (ad esempio seduta dall’estetista).
Documento commerciale per le cessioni di beni
In riferimento alle cessioni di beni, il decreto Iva individua il momento di esigibilità dell’imposta nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.
Rapportando tali indicazioni all’emissione del documento commerciale, nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento da parte del cliente, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale.
Tale indicazione operativa trova fondamento nel fatto che si è già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva (consegna dei beni).
Il venditore, successivamente, potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale emesso in precedenza.
Documento commerciale per prestazioni di servizi
In riferimento alla prestazione di servizi, il decreto Iva individua il momento impositivo con l’effettuazione del pagamento da parte di colui che ne beneficia.
Laddove la prestazione sia effettuata senza il contestuale pagamento del corrispettivo, si procederà ad emettere un documento commerciale evidenziando il corrispettivo non riscosso; successivamente, ricevuto il pagamento si dovrà provvedere ad emettere un nuovo documento richiamando gli elementi indentificativi di quello precedente.
Al primo documento commerciale potrà anche fare seguito una fattura differita.
Rispetto alla cessione di beni, per le prestazioni di servizi, sarà dunque necessario emettere due documenti commerciali con distanza temporale intercorrente tra il momento di effettuazione della prestazione e la successiva ricezione del pagamento.
Scontrino telematico: la fattura supera l’obbligo
L’emissione della fattura immediata, differita o anticipata consente di superare gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi senza che sia necessario emettere il documento commerciale.
Nella successiva tabella è possibile analizzare le varie opzioni ai fini della documentazione delle operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate.
Tipologia di operazione | Documentazione delle operazioni |
Cessioni di beni, nonché prestazioni di servizi eseguite (con corrispettivo riscosso) |
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Prestazioni di servizi con corrispettivo non riscosso |
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Ad ogni modo è sempre possibile emettere una fattura anticipata, ossia emessa prima del verificarsi del momento impositivo:
- stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
- momento del pagamento per le prestazioni di servizi.
Anche in questo caso non sarà necessario emettere alcun documento commerciale e la relativa imposta concorrerà al saldo della liquidazione del periodo, mese o trimestre, di emissione della fattura.
Bonus registratore di cassa telematico con pagamento rateale
L’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici nuovi o usati è agevolato attraverso un credito d’imposta pari:
- al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di contributo pari a 250 € per l’acquisto
- e di 50€ in caso di adattamento.
Ai fini dell’agevolazione il pagamento deve essere effettuato con strumenti tracciabili quali carta di credito, debito, assegni bancari e postali ecc.
L’agevolazione è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti; ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.
Laddove il pagamento sia stato rateizzato l’agevolazione spetta pro quota ossia per la parte di spesa effettivamente sostenuta. Ad esempio, ipotizzando una fattura di 500€+ iva da pagare in 5 rate di pari importo di un R.T. acquistato da un contribuente con liquidazione trimestrale a dicembre 2019 con registrazione del documento nello stesso mese, sarà possibile utilizzare la prima quota del credito (100*50%=50 €) in compensazione già a partire dal 16 marzo 2020, data della prima liquidazione periodica successiva alla registrazione della fattura. Le restanti quote di credito saranno utilizzabili man mano che siano effettuati i pagamenti delle rate successive.
Leggi anche: Bonus registratore di cassa telematico: cos’è, come funziona e a chi spetta
Sanzioni Documento commerciale
In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri trovano applicazione:
- le sanzioni pari 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato , con un minimo di 500 euro e
- nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, la sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero ovvero dell’esercizio dell’attività medesima.
Sospensione che diventa da uno a sei mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.
A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le violazioni riguardino sia la memorizzazione che la trasmissione telematica, non vi sarà un cumulo di profili sanzionatori ma sarà applicabile un’unica sanzione, memorizzazione e trasmissione rappresentano un unico adempimento. Laddove ad una memorizzazione corretta faccia seguito una trasmissione infedele o viceversa, sarà rilevato comunque un comportamento sanzionabile.
Fermo restando la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso è ad ogni modo sanzionabile l’adempimento tardivo degli obblighi in parola.
Circolare AdE numero 3 del 21 febbraio 2020
Alleghiamo infine il testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate in oggetto per una completa analisi del documento di prassi.
Circolare AdE numero 3 del 21-02-2020 (642,1 KiB, 496 hits)