Non scontano l’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, in favore dei discendenti e del coniuge. Trasferimenti attuati mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito ecc.
Difatti, la previsione di esenzione ha l’obiettivo di rendere più agevole il passaggio generazionale dell’azienda “familiare” verso i figli o il coniuge.
Ecco in chiaro le condizioni da rispettare per beneficiare dell’esenzione dell’imposta di successione e donazione.
Trasferimento azienda da genitore a figlio: imposte di successione e donazione in esenzione
Ai fini dell’imposta di successione e donazione, le previsioni di esenzione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti (figli ecc) e del coniuge è diposta dall’art.3 comma 4-ter del D.lgs 346/1990. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
Laddove il trasferimento ha ad oggetto anche beni i immobili (terreni, fabbricati ) è altresì disposta l’esenzione dell’imposta ipotecaria e catastale.
Affinchè operi l’esenzione è necessario che coloro che rilevano l’azienda continuino l’attività o detengono il controllo (per le sole società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il soggetto titolare di un’azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo di azienda, non decade dall’agevolazione in esame, a condizione che prosegua l’esercizio dell’attività di impresa ( Risposta, Agenzia delle entrate, n°231/2019).
Si parla di controllo perché l’esenzione riguarda altresì quote sociali e azioni. Il controllo deve essere inteso nell’accezione indicata all’art. 2359 del codice civile.
Cosa si intende per controllo societario
L’articolo da ultimo citato fa riferimento al concetto di ‘controllo di diritto. Controllo che si realizza quando un soggetto ‘dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria’ di una società, ossia detiene più del 50 per cento delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Come verificare tale requisito in presenza di più beneficiari?
Nel caso in cui la partecipazione sia trasferita a più soggetti operano precise indicazioni operative. Ad ogni modo, il requisito del controllo deve essere verificato in capo al soggetto beneficiario. Anche laddove sia l’unico avente causa. Dunque, laddove un genitore trasmetta quote societaria di minoranza al figlio già possessore di ulteriori quote, il requisito del controllo va verificato sul totale delle quote possedute.
Inoltre, come da riposta n°257/2019 ,nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti:
- l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente;
- nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, ai sensi dell’articolo 2347 c.c., il beneficio viene sempre riconosciuto (Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11).
L’agevolazione in parola trova, dunque, applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di ‘comproprietà’, a condizione che, ai sensi dell’articolo 2347 del codicecivile, i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
Esenzione dalla tassazione: ambito di applicazione
Come da indicazioni contenute nella circolare n° 37e 2008, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti gratuiti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
L’esenzione opera senza applicazione di franchigia alcuna ossia indipendentemente dal valore del bene(beni) trasferito.
Nessuna esenzione è prevista laddove il beneficiario sia un soggetto societario o una persona fisica che non sia “discendente”o “coniuge” del dante causa.
Operazioni che sconteranno l’imposta ordinaria.
La decadenza dell’esenzione
Difatti, laddove non siano rispettate le condizioni citate, il contribuente sarà tenuto a pagare:
- l’imposta che avrebbe dovuto versare laddove inizialmente non fossero state rispettate le condizioni di esenzione;
- la sanzione del 30%;
- gli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
La decadenza dal beneficio può verificarsi anche in modo parziale, come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il beneficiario, nel quinquennio, ceda un ramo dell’azienda ( si veda la circolare, Agenzia delle entrate, n°3/e 2008).
Conferimento d’azienda: a determinate condizioni l’agevolazione è salva
Possono essere individuate situazioni in cui, in caso di successivo conferimento d’azienda, la condizione di proseguimento dell’attività per almeno cinque anni è comunque rispettata.
Si pensi al caso in cui:
- il beneficiario conferisca l’azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della partecipazione ricevuta a fronte del conferimento;
- il beneficiario conferisca l’azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo.
Operazioni quali , trasformazione, fusione o scissione in società di persone ovvero che incidano sulle stesse non determinano a decadenza dell’agevolazione.
A prescindere dal valore della quota di partecipazione assegnata al socio. Laddove tale operazioni riguardino società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), il socio deve mantenere una partecipazione di controllo.
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