TARI e TEFA: con la risoluzione n° 5/e del 18 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla TARI; finora infatti il versamento avveniva insieme alla tassa sui rifiuti.
Il tributo in parola è stato istituito con l’art. 19 del D.Lgs 504/1992. Sulle modalità di riscossione, la stessa legge disponeva che fosse riscossa insieme alla TARI. In F24, si utilizzavano gli stessi codici tributo, senza distinguere le due quote. La struttura di gestione nell’ambito dell’infrastruttura dei pagamenti in F24, provvedeva poi al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio “Al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19 del D.Lgs 504/1992”.
Pertanto, al comune spettava una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Senza importi minimi e massimi. Per gli anni precedenti al 2020, è il comune che effettuava il riversamento della TEFA alle rispettive province o città metropolitane.
TARI e TEFA separati dal 2021
Con D.M. 1° luglio 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze dispone che dal 2021:
- il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti,
- secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
La Struttura di gestione provvede al riversamento codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.
Nuovo codice tributo Tefa 2021
In virtù delle novità appena citate era necessario istituire i codici tributo per il versamento della TEFA.
Da qui, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) con la risoluzione n° 5/e del 18 gennaio, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo.
I codici tributi da utilizzare:
- codice tributo “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
- codice “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
- “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.
Come compilare l’F24
In F24, i codici tributo sopra esposti vanno indicati nella sezione “Imu e altri tributi locali”, colonna importi a debito versati. Nello specifico vanno riportati i seguenti dati (fonte ris.5/2021):
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- “rateazione/mese rif” indicare il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Pagamento tramite modello F24 EP
Il pagamento può avvenire anche tramite L’F24 EP.
I codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:
- nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- “estremi identificativi”, nessun valore;
- campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
- campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).
Dall’anno 2021, ” la struttura di gestione”,
effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24.
Il pagamento può avvenire anche tramite bollettino postale o con strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli Enti impositori(PagoPA).
Cos’è chi paga la TEFA
Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ora TARI).
Sono tenuti al pagamento gli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa. Attenzione, il destinatario dei pagamenti non è il comune ma le province o le città metropolitane. Queste teoricamente dovrebbero svolgere una funzione di tutela dell’ambiente.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la TEFA è pari al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune (TARI). Salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana.
Tale deliberazione è comunicata:
- solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi,
- ai comuni interessati.
Infine le comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.