Concorre al reddito da lavoro dipendente del rider l’indennità chilometrica a quest’ultimo corrisposta per l’utilizzo, su richiesta del datore di lavoro, della propria bicicletta o altro mezzo di trasporto, per effettuare le consegne?
La questione è stata analizzata dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 290/2023, avente ad oggetto l’eventuale applicazione del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente rispetto all’indennità a titolo di “rimborso chilometrico” riconosciuta al rider e determinata su criteri oggettivi e sulla rilevazione dei dati riguardanti il tipo di veicolo utilizzato.
I redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del DPR 917/86, Tuir) sono determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito «tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»
Detto ciò, vediamo quali sono state le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate.
Tassazione del rimborso chilometrico per il rider: la risposta n° 290 del 2023
La quesitone analizzate dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 290/2023 è la seguente.
La Società istante fa parte di un gruppo che opera nel settore del food delivery. Il proprio modello organizzativo prevede l’assunzione di ciclofattorini (in seguito ”rider”) con un contratto di lavoro subordinato.
In generale, la Società opera attraverso due modelli:
- il primo modello prevede la presenza di un cd. ”Hub”, un ufficio/magazzino dove il City Operations Manager ed i Rider Coordinators lavorano e alcuni dei rider ritirano le loro dotazioni aziendali (quali ebike, vestiario, food box) e
- il secondo modello, che costituisce una versione più centralizzata e automatizzata del primo, privo del cd. Hub, si basa sull’utilizzo da parte del rider del proprio mezzo di trasporto (incluse le biciclette).
Da qui, l’Accordo Integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali, prevede a favore del rider, che su richiesta aziendale, utilizza «il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.)», una indennità a titolo di ”rimborso chilometrico”.
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Come si calcola l’indennità chilometrica per i rider per uso mezzo proprio
Tale indennità chilometrica è calcolata sulla base delle tabelle ACI.
In particolare:
- per i ciclomotori in base al valore medio dei rimborsi chilometrici rilevabile dalle Tabelle ACI;
- per le biciclette e le ebike sul medesimo valore medio, rideterminato in proporzione rispetto al costo degli stessi veicoli.
Ad esempio, l’indennità è pari a euro 0,06 per ogni chilometro, se si utilizza la propria bicicletta/ebike.
Detto ciò, l’istate ha chiesto all’Agenzia delle entrate se tale indennità chilometrica concorre al reddito del lavoratore dipendente che si sposta per le consegne con il proprio mezzo e nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
Tassazione dell’indennità chilometrica corrisposta al rider: il parere del Fisco
Secondo l’Agenzia delle entrate, per analizzare la questione è necessario delimitare i contorni operativi del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, in base al quale sono tassate tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Da qui, torna utile richiamare la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, nella quale è stato chiarito che, non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:
- le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Inoltre, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, è stato affermato che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.
Laddove il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. da ultimo risposte pubblicate il 30 aprile 2021, n. 314 e l’11 maggio 2021, n. 328).
Posto che, il rimborso in esame è calcolato sulla base di elementi oggettivi attendibili (tabelle ACI) e che si riferisce a costi sostenuti nel solo interesse del datore di lavoro, il ”rimborso chilometrico”, non è imponibile ai fini Irpef quale reddito di lavoro dipendente.