Quale tassazione applicare agli emolumenti erogati in anni successivi? Per gli emolumenti (quali il “premio di risultato”, l’“indennità di responsabilità”, ecc.), corrisposti “fisiologicamente” in anni successivi rispetto ai tempi tecnici per la loro erogazione, non si applica la tassazione separata. Va da sé, dunque, che i predetti emolumenti, corrisposti da un’azienda al proprio personale in base alle disposizioni del Testo unico consolidato delle norme sul regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere (Tuc), devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 49 del 25 gennaio 2022.
Emolumenti erogati in anni successivi: tassazione da applicare
Nel caso in questione, l’istante afferma che l’azienda erogo in favore dei propri dipendenti tre tipologie di emolumenti posticipati, ossia:
- il premio di risultato, che spetta al personale dipendente in funzione dei risultati raggiunti dall’unità di appartenenza ed è stabilito il 31 dicembre dell’anno di riferimento tramite delibera aziendale sentite le organizzazioni sindacali. L’attribuzione di tale emolumento è quindi necessariamente e naturalmente posticipata;
- l’indennità di responsabilità, che spetta alle unità di vertice in base al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. A differenza del premio di risultato per tali somme non è prevista la delibera che ne fissa l’importo e la ripartizione.
- l’incremento efficienza aziendale, che viene liquidato in un’unica soluzione entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d’Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva da corrispondere al personale.
Tassazione separata, quando di applica
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR (Dpr. n. 917/1986) prevede che sono soggetti a tassazione separata:
“gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
In altri termini, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
- quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi; ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
- quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.
Quindi, l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
Che cosa significa questo? In parole povere, se ricorrono una delle cause giuridiche non è necessario accertare il ritardo della corresponsione del premio. Tale indagine invece va fatta nel caso in cui il ritardo è determinato da circostanze di fatto. I documenti di prassi, quindi, si applicano a circostanze in cui l’erogazione degli emolumenti al personale avviene in “ritardo” successivamente all’anno di riferimento.
Erogazione emolumenti in anni successivi: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nel caos di specie, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’erogazione degli emolumenti al personale a titolo di “premio di produttività” e “indennità di responsabilità” è corrisposta secondo le modalità stabilite nel TUC. Quindi, l’erogazione avviene in via “fisiologica” nell’anno successivo a quello di maturazione. Pertanto, tali somme, per la loro stessa natura stessa, vanno assoggettate a tassazione ordinaria.
Anche il premio relativo all’efficienza aziendale, secondo il parere dell’Agenzia, sconta la tassazione ordinaria. La definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del TUC, in cui è già previsto che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione.