Chiunque sa che in un ristorante o albergo si usa elargire denaro, come compenso o premio per il servizio svolto dal cameriere o dal facchino. Si tratta di gesti di generosità che prendono il nome di mancia. Ebbene, l’argomento che vogliamo affrontare qui di seguito è specifico e attiene in particolare alla possibilità di tassare detti compensi supplementari rispetto alla retribuzione del lavoratore.
Perciò la domanda a cui daremo risposta di seguito, nel corso di questo articolo, è la seguente: le mance sono tassate oppure no? Anche a questi compensi vanno applicate le norme fiscali oppure le mance sono escluse dal quadro di regole applicate al contribuente? In altre parole, dette somme vanno dichiarate dal lavoratore che le consegue nella dichiarazione dei redditi? Vedremo più avanti qual è la risposta a questi quesiti, tenuto conto in particolare di quanto emerso presso la Corte di Cassazione. Ma scopriremo anche quali sono le importanti novità in materia, che emergono dal testo della legge di Bilancio 2023.
Aggiornamento: Con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
I dettagli.
Tassabilità della mancia, la tesi delle Entrate in una circolare del 2008
Prima di vedere che cosa ha indicato la Suprema Corte e le novità in manovra su questi temi, non possiamo non richiamare l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 3 del 2008. E’ opportuno parlare di questo, se pensiamo che l’abitudine di pagare in contanti con un mancia un lavoratore per il suo buon servizio, è piuttosto diffusa in Italia.
Non bisogna però dimenticare che, al di là del gesto di generosità in sé, le regole fiscali sono precise e, onde rispondere subito alla domanda iniziale, chiariamo che le mance debbono essere tassate – proprio come già vale per la retribuzione del lavoratore subordinato.
Si tratta della linea emersa presso la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso avente ad oggetto proprio le mance, ma attenzione perché una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 3 del 2008) aveva assunto una posizione differente. L’Amministrazione finanziaria aveva infatti affermato che non vi sarebbe alcun dovere di tassare le mance, e perciò di inserirle nella dichiarazione dei redditi che il contribuente lavoratore fa ogni anno.
Secondo l’Agenzia, che nella circolare aveva dato chiarimenti circa il campo di applicazione dell’imposta sulle donazioni, sulle donazioni di modico valore non vale alcuna tassazione. Specificò l’Agenzia che, tra le donazioni di modico valore, rientrano anche tutti gli atti di generosità o liberalità che, per conseguire validità, non necessitano dell’atto notarile. Ne era allora conseguito che, secondo la linea delle Entrate, tra queste donazioni sarebbero da includersi anche le mance ai lavoratori – non sottoposte a tassazione.
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La sentenza della Cassazione sulla tassabilità della mancia
Di differente avviso la Corte di Cassazione, la quale – come accennato – tramite una sentenza del 30 settembre 2021 ha stabilito che le mance in banconote e monete al lavoratore debbono essere sottoposte a tassazione Irpef. Questo perché anche queste somme debbono essere ritenute una componente del reddito da lavoro dipendente. E ciò a maggior ragione se dette elargizioni consentono anch’esse di fare la spesa quotidiana, permettendo così di acquistare i cosiddetti beni di prima necessità.
Perciò secondo la Cassazione, le mance vanno dichiarate e ciò che è incassato come compenso supplementare deve essere inserito all’interno della dichiarazione dei redditi. Insomma siamo innanzi ad un vero e proprio obbligo di natura fiscale che grava sul contribuente-lavoratore, tanto che la Corte richiama l’art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), avente ad oggetto appunto l’individuazione del reddito di lavoro dipendente. In questo testo si trova indicato che il reddito di lavoro subordinato è formato “da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” .
Sintetizzando, nel testo post riforma Irpef del 2004 è inclusa una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, non più relativa al mero salario conseguito dal lavoratore. Perciò le mance vanno tassate, proprio come accade ad es. per il lavoro straordinario.
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Tassazione delle mance, le novità in Legge di Bilancio 2023
Come abbiamo visto, le mance per il legislatore e la giurisprudenza costituiscono reddito per il cameriere, il barista o il facchino. In particolare si tratta di reddito da lavoro dipendente e, conseguentemente, devono essere tassate. Il riferimento normativo per stabilire quali sono i redditi da lavoro dipendente e assimilati è l’art. 51 del TUIR.
Costituendo le elargizioni in oggetto reddito da lavoro subordinato, le tasse sulle mance che il cameriere o il barista paga al Fisco sarebbero quelle ordinarie Irpef (scaglioni di reddito).
Ma su questo punto importanti novità arrivano direttamente dall’ultima legge di Bilancio. Infatti nel testo si trova scritto che le mance, pur essendo sempre rientranti nelle voci di reddito da lavoro dipendente, saranno sottoposte da qui in avanti ad un regime di tassazione sostitutiva e di favore. I lavoratori non si vedranno così applicate le aliquote progressive dell’Irpef.
In buona sostanza la novità è che le mance pagate al personale dei settori della ristorazione e dell’attività ricettive saranno tassate (in via diretta dal datore di lavoro / sostituto d’imposta) con un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali. Detta imposta sostitutiva sarà fatta valere con aliquota del 5% (comprensiva già delle addizionali regionali e comunali).
Attenzione però perché l’imposizione sostitutiva potrà valere entro il limite del 25% del reddito incassato nell’anno di riferimento, per le relative prestazioni lavorative. Per l’altra parte del reddito varrà invece l’assoggettamento ordinario all’Irpef.
Infine non dimentichiamo che, in base alle regole in manovra, le tasse sulle mance con aliquota al 5% potranno valere soltanto sui lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro subordinato non al di sopra, nell’anno anteriore, a 50.000 euro. Finalità della norma introdotta è abbassare il carico fiscale e agevolare un’occupazione regolare nel settore della ristorazioni, contribuendo all’emersione del lavoro nero.
Documenti e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle Mance
Di seguito una serie di aggiornamenti relativamente alla tassazione separata delle mance.
Agenzia delle Entrate, risoluzione numero 16 del 17 marzo 2023.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione numero 16 del 17 marzo 2023, istituisce i codici tributo per il versamento con modello F24, delle imposte sulle mance, ovvero dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 26/E del 29 agosto 2023
Con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Nella stessa circolare l’Agenzia fornisce le indicazioni anche in merito al trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48).