Chiunque sa che in un ristorante o albergo è consuetudine lasciare una mancia come gesto di generosità per il servizio ricevuto dal personale, come camerieri o facchini. Tuttavia, il tema delle mance non si esaurisce qui, poiché esiste una questione più complessa: queste somme devono essere tassate o no? Devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi o rientrano tra i compensi esenti da tassazione?
In questo articolo approfondiremo l’argomento, considerando prima l’orientamento della Cassazione sulla tassazione delle mance e le disposizioni previste per il 2023, oltre ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate. Ma prima partiamo dalle recenti novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025.
Novità sulla detassazione delle mance nella manovra 2025
I lavoratori del settore ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande beneficeranno di un nuovo e più favorevole regime di detassazione delle mance, come stabilito dalla manovra 2025 all’art. 1, comma 520. Le principali novità includono:
- Aumento del limite di applicazione dell’imposta sostitutiva: il nuovo limite è fissato al 30% del reddito incassato nell’anno precedente per le relative prestazioni lavorative, rispetto al precedente 25%. Entro questa soglia, le mance saranno tassate con un’imposta sostitutiva del 5%, comprensiva delle addizionali regionali e comunali.
- Ampliamento della platea dei beneficiari: la manovra innalza a 75.000 euro il limite di reddito da lavoro subordinato, nell’anno precedente, per accedere al regime agevolato, rispetto al precedente limite di 50.000 euro. Questa modifica consente a un maggior numero di lavoratori del settore privato di usufruire dell’agevolazione.
Le mance sono tassate? Il chiarimento della Cassazione
Per comprendere il trattamento fiscale delle mance, è utile fare un passo indietro. In una circolare del 2008, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che le mance non dovevano essere tassate, considerandole donazioni di modico valore non soggette a imposte. Questo orientamento escludeva le mance dalla dichiarazione dei redditi, classificandole come atti di liberalità che non necessitavano di un atto notarile per essere valide.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione diversa. Con una sentenza del 30 settembre 2021, la Suprema Corte ha stabilito che le mance devono essere considerate reddito da lavoro dipendente e, come tali, sottoposte a tassazione IRPEF. Secondo i giudici, le mance rappresentano una componente del reddito da lavoro subordinato, in quanto costituiscono un compenso aggiuntivo che consente al lavoratore di acquistare beni di prima necessità. La base normativa di questa decisione è l’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che include nel reddito tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di elargizioni liberali.
In sintesi, secondo la Cassazione, le mance vanno dichiarate e tassate come reddito da lavoro dipendente, al pari di altre voci come straordinari o premi.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023
La legge di Bilancio 2023 ha introdotto un’importante novità sul tema della tassazione delle mance, che da allora sono tassate, ma soggette a un regime fiscale agevolato. Pur continuando a essere considerate reddito da lavoro dipendente quindi, le mance percepite dai lavoratori del settore della ristorazione e delle strutture ricettive sono tassate con un’imposta sostitutiva del 5%. Questa aliquota è comprensiva delle addizionali regionali e comunali, riducendo significativamente il carico fiscale rispetto alle aliquote progressive IRPEF.
Tuttavia, questa agevolazione si applica entro un limite del 25% del reddito annuo derivante dalle prestazioni lavorative. Per la parte eccedente, le mance saranno tassate con le aliquote ordinarie dell’IRPEF. Inoltre, il beneficio è riservato ai lavoratori del settore privato che, nell’anno precedente, non hanno superato un reddito da lavoro subordinato di 50.000 euro.
Con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla tassazione delle mance. La circolare specifica che l’imposta sostitutiva del 5% è applicata direttamente dal datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta. Inoltre, la circolare illustra il trattamento fiscale delle mance nel contesto del trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico e ricettivo.
Un ulteriore passo è stato fatto con la risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023, che ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle mance. Questi strumenti amministrativi rendono più chiaro e semplice il processo di tassazione, garantendo trasparenza sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro.
Conclusioni
Le mance rappresentano una componente significativa del reddito per molti lavoratori del settore della ristorazione e delle strutture ricettive. Sebbene in passato fossero considerate donazioni non tassabili, la giurisprudenza e la normativa recente hanno chiarito che queste somme devono essere trattate come reddito da lavoro dipendente. La legge di Bilancio 2023 introduce un’importante agevolazione fiscale, con un’imposta sostitutiva del 5%, che riduce il carico fiscale per i lavoratori e promuove la regolarità del settore.
Per i lavoratori e i datori di lavoro è fondamentale conoscere queste regole e applicarle correttamente, al fine di evitare problemi con il Fisco e garantire una gestione trasparente delle entrate.