Ci sono dei limiti al numero dei sussidi tecnici e informatici acquistabili da portatori di handicap con Iva al 4 per cento?
Tra le vari agevolazioni riconosciute in favore dei portatori di handicap ce n’è una anche per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap.
La Legge regola nello specifico quali sono i dispositivi agevolabili e nel rispetto di quali condizioni può essere applicata l’Iva al 4%.
Cos’è e a chi spetta l’iva ridotta al 4% sui sussidi informatici, l’agevolazione per i portatori di handicap
A regolare l’applicazione dell’Iva agevolata è il decreto Mef 14 marzo 1998.
Decreto che all’art.1 dispone quanto segue (vedi la connessa norma art. 2, nono comma, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669):
Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di. handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul
valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.
La norma non sembrerebbe fissare un limite di dispositivi acquistabili con l’Iva agevolata.
Rientrano nel perimetro di applicabilità dell’Iva agevolata le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax, modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati.
Deve, in ogni caso, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Quale documentazione serve?
Per beneficiare dell’aliquota agevolata, è necessario all’atto dell’acquisto produrre copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.
Laddove non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, per gli acquisti effettuati dopo il 4 maggio 2021, è possibile anche esibire la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante (e non necessariamente dal medico specialista) contenente la relativa attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
Per gli acquisti effettuati fino a tale data invece, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
Il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l’individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico, suscettibile anche di diverso uso, oggetto di acquisto, per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale.
Ci sono dei limiti al numero dei sussidi informatici acquistabili in un anno?
Fatta tale ricostruzione, veniamo al quesito che ci siamo posti in apertura.
Ci sono dei limiti al numero dei sussidi tecnici e informatici acquistabili da portatori di handicap con Iva al 4 per cento?
Ebbene, per dare riscontro a tale domanda, ci viene in aiuto la risposta, Agenzia delle entrate n°282/2023.
In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che
in assenza di un’espressa limitazione del numero di sussidi informatici che un singolo cliente (soggetto disabile ex art. 3 della legge n. 104 del 1992) può acquistare, al fine dell’ottenimento dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento l’esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato dagli organi competenti, attestante l’invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei termini anzidetti, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto interessato intende acquistare.
Dunque, in sostanza non ci sono dei limiti ai dispositivi acquistabili con Iva al 4%; fatto salvo il rispetto delle condizioni fin qui analizzate.