Lo stato di avanzamento lavori pari al 30% dell’intervento complessivo, ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito superbonus 110, deve essere verificato separatamente per ciascuno dei due lavori trainanti ammessi al Superbonus. Dunque, la verifica va effettuata separatamente per interventi di efficientamento energetico e per interventi antisismici.
Fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di riferimento ossia l’art.119 e 121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 53 del 27 gennaio.
Sconto in fattura e cessione superbonus 110: opzioni per stato di avanzamento lavori
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate di concerto con il MEF, con l’interrogazione parlamentare n°5-06307, l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credit superbonus 110, deve avvenire sempre per stato di avanzamento lavori, SAL.
Per gli interventi superbonus 110:
- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu’ di due per ciascun intervento complessivo e
- ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Proprio sulla verifica dello stato di avanzamento dei lavori, si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 53 del 27 gennaio 2022.
La risposta n°53 del 27 gennaio
La risposta n° 53 prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, l’istante è proprietaria di due unità immobiliari (categoria A/2), case a schiera di corte e costruite in aderenza su un lato, entrambe funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. L’intervento complessivo prevede la demolizione e ricostruzione dei due edifici e la realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare.
Da qui, considerati che gli interventi previsti, di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico rientrano tra quelli ammessi al superbonus, ha chiesto all’Agenzia delle entrate, come deve essere verificata la percentuale del 30% circa lo stato di avanzamento dei lavori. Ai fini delle opzioni di sconto in fattura/cessione del credito.
Il raggiungimento della predetta percentuale del 30 per cento, va verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (rischio sismico ed efficientamento energetico)?
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Ebbene, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stato di avanzamento lavori pari al 30% del lavoro complessivo:
- deve essere riferito separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico),
- fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa di riferimento.
Di tenore diverso è invece il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2022, in merito alla verifica dello stato di avanzamento lavori alla data del 30 giugno 2022.
La verifica del SAL al 30 giugno. I chiarimenti di Telefisco 2022
Come noto, per gli edifici e le villette unifamiliari, la Legge di bilancio ha previsto una proroga breve. Infatti, la proroga del superbonus copre solo il periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2022.
Inoltre, per beneficiare della proroga, è necessario che alla data del 30 giungo 2022, i lavori raggiugano uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30%, rispetto all’intervento complessivo. Ebbene, a tal proposito, l’Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2022, ha chiarito che la verifica dello stato di avanzamento lavori alla data del 30 giugno, va effettuata considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel superbonus.
Dunque, la proroga al 31 dicembre 2022 è subordinata alla verifica in parola. Nei tempi e nei modi appena descritti.