In materia di superbonus 2023 per i lavori effettuati su edifici unifamiliari, il requisito di destinazione dell’immobile ad “abitazione principale” può essere verificato anche a fine lavori.
La conferma arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 377/2023. Nel caso specifico il chiarimento è stato fornito rispetto ad un contribuente acquirente di un immobile inagibile, che non ha potuto adibire lo stesso ad abitazione principale all’inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione. Il superbonus rispetto ai lavori effettuati spetterà laddove il requisito di abitazione principale sarà verificato al termine degli interventi agevolati.
Superbonus unifamiliari 2023: come funziona in breve
Per i lavori effettuati con inizio 2023 sugli edifici unifamiliari, comprese le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno (vedi villette a schiera), il Superbonus spetta al 90%
Detto ciò, le spese 2023 con lavori avviati del 1° gennaio 2023 in avanti, beneficiano del superbonus se si verificano le seguenti condizioni (vedi art. 9 c. 1 lett. a del DL 176/2022):
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi);
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, limite da moltiplicare per un certo quoziente familiare.
Sulla base di tale impostazione normativa, è corretto affermare che sono esclusi dal superbonus 110 edifici unifamiliari i familiari conviventi del proprietario dell’immobile (o del titolare di diritto reale di godimento) nonchè chi ha l’immobile in locazione.
Requisito di abitazione principale anche a fine lavori: chiarimenti Agenzia delle entrate
In base a quanto detto finora, l’immobile oggetto dei lavori Superbonus 2023 per essere agevolato deve essere adibito ad abitazione principale.
A tal proposito, nella circolare n°13/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
ai fini della detrazione rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado – articolo 5, comma 5, del TUIR). Resta inteso che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
Detto ciò, con la risposta n°377/2023, l’Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un contribuente che ha acquistato, fruendo dell’agevolazione c.d. ”prima casa”, un immobile accatastato in categoria A/3 ma descritto come ”parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati”, con ”solo parte delle pareti esterne” e, pertanto, ”inagibile”. Per rendere abitabile detto immobile ha intenzione di effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione e di volersi avvalere, a tal fine, delle agevolazioni cd. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
A tal proposito, ha chiesto di sapere se se possa beneficiare del Superbonus qualora adibisca l’immobile a propria abitazione principale, stabilendovi anche la propria residenza, solo alla fine degli interventi previsti.
Secondo l’Agenzia delle entrate non ci sono dubbi in merito, così come già ribadito nella citata circolare n° 13/2023, il requisito di destinazione dell’immobile ad abitazione principale può essere verificato anche a fine lavori. Non prevedendo la norma l’obbligo di verificare il requisito prima dell’inizio degli stessi interventi.