Mentre il settore dell’edilizia fa sentire la propria voce (vedi comunicato congiunto ANCE e altre sigle del settore edilizio), circa il mancato inserimento della proroga del superbonus 110 condomini nel DDL di bilancio 2024, c’è una norma già in vigore che permette a chi ne ha diritto, di sfruttare un superbonus rafforzato fino al 2025. Per tale tipo di superbonus è inoltre ancora possibile sfruttare le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
Vediamo come funziona, a chi spetta e come ottenere il superbonus rafforzato ed entro quali limiti è possibile sfruttare la super agevolazione.
Superbonus rafforzato: di cosa si tratta
Il comma 4-ter dell’art.119 del DL 34/2020, prevede un’agevolazione superbonus fatta su misura per i territori colpiti dal sisma.
In particolare, è previsto che i limiti di spesa ordinariamente in essere per eco bonus e sisma bonus 110 sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni:
- di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
- e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
- nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Nel complesso, è corretto affermare che:
- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici (interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza», il Superbonus per interventi antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Quanto dura
Circa la durata del superbonus rafforzato, c’è da dire che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Come ottenerlo
Particolare attenzione va posta alle regole fissate con l’Ordinanza commissariale n. 111/2020, che hanno definito meglio la convivenza tra superbonus rafforzato e contributi pubblici per la ricostruzione.
Ebbene, all’articolo 6 della citata ordinanza, come ribadito anche nella guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate, viene previsto che:
- il Superbonus e ogni altro incentivo fiscale spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- il Superbonus spetta per le spese sostenute per tutti gli interventi edilizi, ammessi alla predetta detrazione, di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito;
- è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento e un unico computo metrico estimativo per accedere al Superbonus, nonché ai contributi per la ricostruzione post sisma, ferma restando, nell’ambito del computo metrico e del conseguente quadro tecnico economico, la necessità di indicare distintamente le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus.
Si ponga attenzione al fatto che ai fini del Superbonus sarà necessario presentare un unico titolo abilitativo.
Permesso di costruire o il titolo unico
In particolare, ai fini della concessione dei contributi per la ricostruzione è necessario presentare la Scia edilizia, il Permesso di costruire o il titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 160 del 2010. Da qui, nel caso in cui si richiede anche il superbonus (nei limiti anzidetti) non è necessario presentare anche la CILA superbonus (comma 13-ter articolo 119 del decreto Rilancio).
Il contribuente che ha diritto al superbonus rafforzato nei suddetti limiti, potrà optare per la detrazione; per lo sconto in fattura o ancora per la cessione del credito. Infatti, il DL 11/20223, c.d. decreto superbonus non prevede alcun divieto all’esercizio delle suddette opzioni per il superbonus rafforzato qui in esame.