Cos’è e come funziona il superbonus con detrazione in 10 anni? In fase di conversione in legge del Decreto cessione crediti è stata ufficialmente varata l’ennesima novità Superbonus, che permette di usufruire della detrazione spalmata in dieci anni. Grazie a ciò il cittadino potrà allungare il periodo di detrazione in caso di non sufficiente capienza Irpef: la rapida approvazione della legge di conversione del dl 11/2023, da parte del Senato, consente di ‘rilanciare’ almeno in parte la maxi-detrazione legata ai lavori di edilizia e alla riqualificazione energetica delle abitazioni e al contempo dà una mano a coloro che, altrimenti, sarebbero penalizzati da una non sufficiente capienza fiscale.
Gli aggiornamenti Superbonus non mancano: proroga delle unifamiliari al 30 settembre prossimo, remissione in bonis al 30 novembre prossimo, responsabilità solidale fino al cosiddetto spalma-crediti. Ecco che il settore delle imprese edili può tirare almeno un sospiro di sollievo e auspicare una riapertura del mercato delle cessioni del credito. Le ultime mosse delle istituzioni mirano infatti a salvare – ove possibile – un meccanismo che, come ricordato più volte dall’Esecutivo, è costato finora alle casse dello Stato molto di più degli effettivi vantaggi che ha portato.
Aggiornamento: l’agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la guida aggiornata con la possibilità di detrarre in 10 anni i bonus edilizi derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari). L’Agenzia aveva recepito le novità con Provvedimento numero 132123 del 18 aprile scorso. Per poter fruire della detrazione in 10 anni bisogna comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Qui di seguito intendiamo soffermarci, in particolare, sul citato spalma-crediti? E come funziona il superbonus in 10 anni? Vediamolo insieme nel corso di questo articolo.
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Superbonus con detrazione in 10 anni: la modifica all’art. 119 dl 34/2020
Come abbiamo accennato in apertura, sono di nuovo giorni cruciali per il Superbonus. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato e della Camera dei Deputati della legge di conversione del dl 11/2023, entrano nel vivo nuove regole in campo di Superbonus e altri bonus edilizi.
Oltre alla discussa e confermata proroga delle unifamiliari – le cd. ‘villette’ – specifica attenzione merita una norma introdotta dalla Camera, che è stata ribattezzata spalma-crediti e che modifica l’art.119 del dl 34/2020 inserendo un’ulteriore comma 8-quinquines. Ebbene secondo quest’ultimo è prevista la possibilità per i contribuenti di optare per la detrazione in 10 quote annuali di identico ammontare, in riferimento a tutte le spese effettuate lo scorso anno (oneri sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) per il periodo d’imposta del 2023. Inoltre l’opzione è irrevocabile e va fatta valere nell’ambito della dichiarazione dei redditi correlata al periodo d’imposta 2023.
In breve, i contribuenti che hanno sostenuto nell’anno 2022 spese legate agli interventi ed alle opere edilizie che danno diritto alla agevolazione del 110%, il cosiddetto Superbonus, possono ‘spalmare’ la detrazione in 10 anni e non in 4. Ciò consente di allungare il periodo di detrazione a chi non ha sufficiente capienza Irpef. E’ il caso tipico di chi ha redditi annui non particolarmente elevati.
Si tratta chiaramente di una novità normativa che aggiunge flessibilità in un apparato di regole Superbonus che ha manifestato nel tempo diversi ‘punti deboli’. Questi ultimi hanno infatti imposto vari provvedimenti correttivi, tra cui proprio le recenti novità cui abbiamo fatto finora riferimento.
Il testo del nuovo comma 8 quinquies: qual è il vantaggio per il contribuente?
Per completezza riportiamo di seguito il testo del nuovo comma 8-quinquies, che va a modificare l’art.119 del dl 34/2020:
Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
In termini pratici, il beneficiario che non ha sufficiente capienza Irpef non perderà di fatto l’agevolazione ma invece potrà optare per una detrazione più lunga, sfruttando direttamente la maxi detrazione connessa al meccanismo del Superbonus. In buona sostanza non sarà necessario doverla cedere, tenuto altresì conto dei limiti recentemente introdotti proprio in tema di cessione.
Sinteticamente, la capienza fiscale può essere definita come la capacità che ha il contribuente di poter recuperare le somme versate a titolo di imposta. In sostanza si tratta del massimo sconto che il cittadino può ricevere, in virtù dei redditi prodotti e delle imposte versate. Non dimentichiamo che non poche agevolazioni – e tra queste il Superbonus – si concretizzano proprio come “sconti” sull’Irpef dovuta, ovvero l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il limite temporale all’agevolazione
Vero è che il legislatore ha circoscritto l’agevolazione sul piano temporale. Ciò vuol dire che per le spese sostenute nell’anno in corso dovranno necessariamente essere considerate in detrazione per quattro quote annuali, e non dieci.
Secondo gli osservatori più attenti sarebbe stato in verità più opportuno disporre l’allungamento del periodo di detrazione anche in rapporto alle spese Superbonus sostenute nell’ultima annualità. Questo infatti avrebbe permesso di fruire del beneficio fiscale ai contribuenti in possesso di redditi di ridotta entità che, alla luce della stretta delle regole sul meccanismo, non potranno per il futuro contare sullo sconto in fattura o sulla cessione del credito.
Come compilare la dichiarazione dei redditi: attenzione ad una possibile ‘trappola’
I contribuenti che hanno effettuato le spese lo scorso anno e vogliono avvalersi della possibilità della detrazione in 10 anni invece che 4 devono esercitare – come accennato – la relativa opzione. Le norme aggiornate, al fine di avvalersi dello spalma-crediti, impongono però di non indicare la prima quota di detrazione degli oneri sostenuti nella dichiarazione dei redditi legata al periodo di imposta 2022.
Pertanto il contribuente dovrà rinviare la detrazione della prima quota del periodo decennale alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, i cui termini di presentazione scadranno ovviamente il prossimo anno. In altre parole, l’indicazione della prima quota di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 corrisponde all’esercizio dell’opzione che, secondo il legislatore, è irrevocabile.
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Invece se si indica la prima quota di detrazione delle spese nella dichiarazione relativa all’anno 2022 ciò farà scattare la perdita del beneficio, e dunque non sarà più possibile fruire della più conveniente detrazione in dieci anni.