Ormai non è più una notizia: il meccanismo del Superbonus 110% si è incagliato e non rispecchia più le aspettative iniziali. Urgono correttivi come ad esempio la quarta cessione allargata anche per i vecchi crediti, che diverrà realtà grazie all’emendamento al decreto Aiuti. La finalità del tutto evidente è il rilancio dell’agevolazione in oggetto.
Nel frattempo però detto incentivo si è bloccato per una pluralità di fattori. Le risorse terminate, il funzionamento poco efficace della del meccanismo della cessione del credito; ma anche le difficoltà di reperire i materiali e il caro prezzi costituiscono dei limiti al successo del Superbonus. In un quadro complessivamente non positivo e con un’agevolazione che sta certamente mostrando criticità e punti deboli, ecco alcuni utili indicazioni dell’Agenzia delle Entrate; si tratta della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E dello scorso 23 giugno. Sempre nel mese di giugno l’Agenzia ha rilasciato la guida aggiornata al Superbonus 110.
Superbonus, i chiarimenti delle Entrate: le sezioni in cui è divisa la guida/circolare del 23 giugno
Come accennato, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato una maxi circolare (qui il testo) nella quale dà ulteriori chiarimenti sul Superbonus, sulla scorta anche delle non poche risposte alle istanze di interpello dei contribuenti. Le Entrate di fatto vengono incontro a questi ultimi grazie ad un testo di riepilogo, in una materia ricca di elementi di non agevole interpretazione.
L’esigenza di chiarimenti da parte delle istituzioni è ben comprensibile, se pensiamo che il Superbonus è stato previsto per rendere più efficienti e più sicure le abitazioni e per favorire le attività nel settore dell’edilizia.
Nella maxi circolare è dunque fatta chiarezza sulla platea dei beneficiari, sugli edifici interessati, sulla tipologia di interventi e non solo. Un vademecum sicuramente gradito alla cittadinanza, ai professionisti e alle imprese, che fa il punto sulla misura prevista nel decreto Rilancio.
Ricordiamo che il Superbonus serve per una pluralità di interventi, e per agevolare ad es. le spese effettuate per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
In particolare il documento affronta i seguenti argomenti:
- soggetti che possono usufruire del Superbonus;
- edifici interessati dagli interventi;
- tipologie di interventi;
- spese ammesse all’agevolazione;
- opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
- adempimenti procedurali.
Tra i chiarimenti, ad es. è fatta chiarezza circa le scadenze finali per gli interventi, di cui devono tenere conto i beneficiari del Superbonus. Il termine ultimo varia in relazione allo specifico beneficiario. Ad es. per le persone fisiche la scadenza finale è il prossimo 31 dicembre, mentre per gli IACP la data finale è il 31 dicembre 2023.
Chi sono i beneficiari del Superbonus?
La circolare di alcuni giorni fa chiarezza anzitutto sui soggetti che possono avvalersi dei benefici del Superbonus. Non sono pochi, a conferma che la volontà del legislatore è stata quella di estendere il più possibile il margine di applicazione della misura, e ciò al di là delle difficoltà pratiche che sono poi emerse in un secondo tempo.
Ecco l’ampio elenco degli aventi diritto:
- proprietari e detentori persone fisiche (“fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”) a vario titolo;
- istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi identiche finalità sociali;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale;
- amministrazioni dello Stato ed enti pubblici territoriali;
- Comunità Energetiche Rinnovabili.
Inoltre nel testo sono evidenziati quelli che sono gli edifici interessati, vale a dire gli immobili che alla fine dei lavori fanno parte di una delle categorie catastali differenti da A/1, A/8, A/9 e pertinenze collegate. Nella circolare non mancano dunque precisazioni e chiarimenti circa concetti quali il condominio; il supercondominio e il condominio minimo – in quanto edifici su cui possono applicarsi gli interventi ‘coperti’ dall’agevolazione.
Considerata la complessità della normativa che caratterizza il meccanismo del Superbonus, sicuramente quanto indicato da Inps il 23 giugno scorso contribuisce a fare chiarezza e dissipare i dubbi di professionisti, tecnici e semplici cittadini, che vogliono saperne di più su questa agevolazione così discussa.
Superbonus 110: focus sintetico sugli interventi agevolabili
Altro aspetto cruciale del meccanismo è rappresentato dai vari interventi, che danno diritto all’agevolazione fiscale, in relazione ai cd. lavori trainanti e trainati. La distinzione è fondamentalmente la seguente:
- i lavori trainanti sono quelli che consentono l’accesso diretto al Superbonus. Gli interventi trainanti sono mirati all’isolamento termico dell’immobile, alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sono quelli mirati a proteggere dai terremoti.
- i lavori trainati sono invece le opere che da sole non sono sufficienti a far accedere alla maxi-agevolazione, ma implicano il collegamento ad un lavoro trainante. Tra essi abbiamo l’installazione dei pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo;; la sostituzione infissi e relative schermature; il montaggio di colonnine di ricarica per autoveicoli e l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche.
Come si può notare la lista dei possibili interventi è anch’essa estesa e sicuramente non sono poche le chance di approfittare di questa agevolazione. Ciò specialmente per i condomini che abbisognano di un effettivo ammodernamento.
Superbonus e spese agevolabili: ecco quali sono
Sulla scorta del quadro normativo vigente, l’Agenzia delle Entrate ha precisato in particolare che il Superbonus si applica:
- alle spese effettuate entro il 30 settembre 2022, per quanto attiene agli interventi su unità immobiliari compiuti dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2022, a patto che alla data del 30 settembre 2022 siano stati compiuti lavori per almeno il 30% dell’intervento integrale;
- alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, per interventi su edifici formati da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, ricollegate ad un solo proprietario o in comproprietà da più persone fisiche – con una diminuzione a salire della percentuale di detrazione. Le regole prevedono infatti 110% per le spese entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese fatte entro il 31 dicembre 2024; e 65% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025.
Come sopra accennato, il bonus vale anche per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2025 dai condomini – con una identica diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.
Nella circolare vi sono altresì dettagli sull’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante, e i correlati adempimenti previsti.
Superbonus 110, guida aggiornata Agenzia delle Entrate – giugno 2022
Concludendo, è dunque piuttosto chiaro l’utile contributo dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha pubblicato la circolare n. 23/E, allo scopo di dare un quadro riassuntivo dei chiarimenti sul Superbonus.
E ciò anche alla luce della pubblicazione della nuova guida aggiornata di giugno 2022 (scaricabile qui).