Ci sarà più tempo per comunicare l’opzione fra la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura del superbonus 110% . In particolare, per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione all’Agenzia delle entrate può essere effettuata entro il 31 marzo, rispetto al precedente termine del 16 marzo. La proroga arriva con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio.
L’opzione per la cessione della detrazione o dello sconto in fattura riguarda non solo il superbonus, ma anche le detrazioni ordinarie quali bonus ristrutturazione, risparmio energetico, sismabonus ecc.
Superbonus 110%: cos’è e come funziona la maxi detrazione fiscale
Il superbonus è stato introdotto dal D.L 34/2020, decreto Rilancio, all’art.119. Per agevolare gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici residenziali. La Legge di bilancio 2021 ha prorogato l’agevolazione anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021.
Attenzione, per gli interventi condominiali sono agevolate le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 solo se:
- alla data del 30 giugno 2022,
- i lavori si trovano ad uno stato di completamento pari ad almeno il 60%.
La detrazione può essere indicata in dichiarazione in 5 quote annuali di pari importo, 4 per le spese 2022. Le quote di detrazione sono dimezzate rispetto alla detrazione prevista per interventi di ristrutturazione o di risparmio energetico, art.14 del D.L. 63/2013. Ciò comporta che per non perdere parte della detrazione è necessario avere dei redditi piuttosto alti e compensare l’imposta dovuta. Infatti, anno per anno, la parte che eccede l’irpef dovuta, viene persa. Non è possibile riportarla all’anno successivo né richiederla a rimborso.
In considerazione di ciò, al contribuente potrebbe convenire optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura.
Opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
Con lo sconto una fattura, il contribuente non sostiene alcun esborso economico per i lavori effettuati. Infatti, il fornitore applica direttamente in fattura lo sconto del 100% sul corrispettivo dovuto per i lavori. Il fornitore lo recupera sotto forma di credito d’imposta pari non al 100% ma al 110%. Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti, comprese le banche. La cessione può essere effettuata anche a soggetti privati che non hanno nulla a che vedere con la realizzazione dei lavori.
In alternativa allo sconto in fattura, il contribuente può optare per la cessione della detrazione. Prima paga tutte le spese, seguendo gli adempimenti previsti ai fini della detrazione e in un momento successivo provvedere alla cessione della detrazione, sotto forma di credito d’imposta. In tal senso, banche e altri intermediari finanziari hanno creato un vero e proprio mercato della cessione dei crediti legati al superbonus.
Oltre agli adempimenti ordinari, ad esempio pagamento delle spese con bonifico parlante, (Circolare n°24/e 2020) è necessario acquisire:
- ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Il riferimento è ai decreti del Mi.Se del 7 agosto 2020, “requsiti tecnici” e “requisiti delle asseverazioni”.
L’opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
A tal fine, con il provvedimento dell’8 agosto 2020, è stato approvato il modello di comunicazione. Il provvedimento è stato oggetto di lievi modifiche in data 12 ottobre.
Comunicazione di cessione o dello sconto in fattura
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente tramite fisconline. Dunque, accedendo al proprio cassetto fiscale dall’area riservata dell’Agenzia delle entrate. Oppure avvalendosi di un intermediario. Quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite intermediario.
Attenzione, se per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari spetta il Superbonus 110%, la comunicazione va trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Ad esempio il proprio commercialista di fiducia.
La Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione sopra citata.
Sempre per il 110%, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, la comunicazione è inviata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entrate/fisconline):
- dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- dall’amministratore del condominio.
L’amministratore può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Proroga scadenza per comunicare l’opzione superbonus
Con il provvedimento del 22 febbraio, l’Agenzia delle entrate proroga il termine entro il quale comunicare la cessione/sconto in fattura al Fisco. In particolare, per le spese sostenute nel 2020, la comunicazione all’Agenzia delle entrate può essere effettuata entro il 31 marzo 2021, rispetto al precedente termine del 16 marzo.
Attenzione, la proroga riguarda anche le altre detrazioni cedibili.
Infatti la possibilità di optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, art.121 del D.L. 34/2020, è ammessa anche per:
- ristrutturazione edilizia, ex art. 16-bis del DPR 917/86, TUIR;
- risparmio energetico, art.14 del D.L 63/2013;
- sismabonus ordinario, art.16 D.L. 63/2013;
- bonus facciate, commi 219-2020,Legge 160/2019;
- installazione di impianti fotovoltaici, ex art-16-bis, lett.h) del TUIR;
- installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ex art.16-ter del D.L. 63/2013.
Dunque, la proroga riguarda tutte le suddette detrazioni, per le spese sostenute nel 2020.