E’ possibile il cumulo tra indennizzo assicurativo per l’immobile danneggiato in seguito ad eccezionali eventi atmosferici e il superbonus 110.
Il tema del cumulo tra agevolazioni fiscali, sovvenzioni, contributi, ecc, è stato affrontato diverse volte dall’Agenzia delle entrate. La questione più dibattuta riguarda il cumulo tra bonus edilizi e contributi regionali o locali erogati per gli stessi lavori per i quali si vuole sfruttare l’agevolazione fiscale. Tuttavia poco erano fino a poco tempo fa i chiarimenti legati invece al cumulo tra bonus edilizi e indennizzi assicurativi.
Tale aspetto è stato affrontato ieri dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 459, documento di prassi con il quale sono stati ribaditi i concetti espressi di recente con la circolare n° 28/2022.
Superbonus 110 e risarcimenti assicurativi: risposta n° 459 Agenzia delle Entrate
Con una specifica istanza di interpello, un contribuente ha chiesto lumi al Fisco in merito alla possibile convivenza tra superbonus e indennizzi assicurativi.
In particolare, la situazione analizzata è la seguente.
Un contribuente è proprietario di un immobile colpito da un evento calamitoso che ha provocato danni sia alle pareti sia al tetto dello stesso immobile. Da qui, nel 2021, l’immobile è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria e di risparmio energetico.
Detto ciò, l’istante intende sapere se per tali lavori possa accedere al superbonus, nonostante per i danni subiti dall’immobile abbia ricevuto un indennizzo assicurativo.
Trattamento diverso per contributi, sovvenzioni e risarcimenti assicurativi
Il cumulo del superbonus con altri contributi, sovvenzioni, ecc., non è ammesso. Infatti, l’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che queste somme devono essere sottratte dal totale delle spese rispetto alle quali il contribuente intende sfruttare uno dei bonus edilizi ammessi dalla legge. Questo perché deve essere sempre rispettato il principio in base al quale, possono essere oggetto di bonus solo le spese che effettivamente rimangono a carico del contribuente.
Anche qualora i contributi o le sovvenzioni, in relazione alle stesse spese ammessi al bonus, siano ricevuti negli anni successivi rispetto a quello di spettanza della detrazione, le somme rimborsate vanno assoggettate a tassazione separata nell’anno in cui sono erogati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.4, e Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 5).
Si al cumulo fra superbonus 110 e risarcimenti assicurativi
Tutt’altro trattamento è previsto per i risarcimenti assicurativi. Riprendendo la questione sopra analizzata, l’Agenzia delle entrate ha confermato che:
L’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile, non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente.
Dunque, considerato che l’indennizzo corrisposto dall’assicurazione copre non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali e morali, presenti e futuri, il contribuente potrà sfruttare i superbonus per tutte le spese sostenute per il ripristino dell’immobile e per gli altri lavori collegati ( manutenzione straordinaria e risparmio energetico). Sempre se si tratta di spese ammesse al superbonus.
In tal modo è comunque garantito il principio in base al quale, possono essere oggetto di bonus solo le spese che effettivamente rimangono a carico del contribuente.