Il decreto legge n. 59 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2021 reca il titolo “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e, proprio in tema di superbonus 110% presenta significative novità. Infatti, il testo frammenta le proroghe e le scadenze del beneficio legato a ristrutturazioni ed edilizia. Secondo alcuni osservatori, pare però che il provvedimento non contribuisca alla semplificazione normativa, ma tutt’altro.
Nel dettaglio, con un articolo ad hoc del provvedimento abbiamo la modifica dell’art. 119 del DL n. 34 del 2020, istituendo proroghe per il superbonus fino al 2023 per IACP, condomini e persone fisiche. Vediamo un po’ più da vicino.
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Superbonus 110% IACP: le novità
Il decreto che prevede la ripartizione dei 30,9 miliardi previsti dal Fondo complementare al Recovery Plan appone una significativa modifica alla scadenza del superbonus 110%; di fatto estendendo, in modo parziale, la durata dell’agevolazione in oggetto.
In particolare, è l’articolo 3 del decreto n. 59 del 6 maggio 2021 a disporre la proroga dell’agevolazione fiscale.
Più tempo dunque per gli IACP, ossia gli Istituti autonomi case popolari, che potranno sfruttare il maxi sconto fiscale fino al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre, se entro metà anno sono già stati compiuti lavori corrispondenti almeno al 60% dell’intervento complessivo. In buona sostanza, si è per questa via ottenuta una proroga di sei mesi rispetto alla normativa anteriore; che permetteva la proroga al 30 giugno 2023, esclusivamente nel caso di SAL del 60%.
Persone fisiche, condomini e spese detraibili al 110%: cosa cambia
Il termine per sfruttare il superbonus 110% è il 31 dicembre 2022 per i lavori condominiali. In sintesi, viene meno il meccanismo di cui all’ultima Manovra, che correlava la possibilità di sfruttare la detrazione per le spese sostenute entro fine anno in ipotesi di svolgimento di almeno il 60% dell’intervento totale, entro il 30 giugno 2022.
Ecco perchè il decreto relativo al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza assume indubbio rilievo. In relazione all’art. 119 del decreto Rilancio n. 34 del 2020, modifica le scadenze del superbonus 110%, apponendo variazioni che – a ben vedere – non aiutano tuttavia a semplificare il contesto.
Ai sensi di quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2021, le spese detraibili al 110 per cento fino al 31 dicembre 2022 saranno anche quelle gravanti su persone fisiche, se si tratta di interventi su edifici caratterizzati da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate. Ciò però a patto di aver compiuto entro il 30 giugno almeno il 60% dei lavori progettati.
In verità, una proroga “condizionata” del maxi sconto fiscale era già stata predisposta dall’ultima Legge di Bilancio. Ora, è dunque confermata per le persone fisiche, in rapporto ai lavori realizzati su edifici formati – come appena detto – da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, ed anche se posseduti da un unico proprietario o in situazione di comproprietà da parte di più persone fisiche.
Lo ribadiamo per chiarezza e per fugare ogni dubbio in merito a queste nuove regole che non aiutano a chiarire l’articolato contesto normativo. Se al 30 giugno 2022 sono stati compiuti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% vale anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
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Il quadro di sintesi delle nuove scadenze del maxi sconto fiscale
Cerchiamo a questo punto di riassumere le novità sulle proroghe superbonus 110%, apportate dal recente decreto che dispone la ripartizione dei 30,9 miliardi di cui al Fondo complementare al Recovery Plan.
Pertanto, sulla scorta di quanto attualmente indicato nell’articolo 119 del decreto Rilancio, al comma 8-bis, possiamo definire i seguenti punti cardine in tema di proroga maxi sconto fiscale per i prossimi anni:
- per gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) è disposta la proroga generalizzata al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023, a condizione di aver realizzato il 60% dell’intervento entro la metà dello stesso anno.
- il superbonus 110% permane in vigore fino al 30 giugno 2022 per i lavori su singole unità immobiliari. Ciò ovviamente salvo eventuali ulteriori proroghe che al momento però non sembrano essere nell’agenda di Governo;
- per gli interventi effettuati dai condomini, lo sconto fiscale vale sino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dall’aver compiuto il 60% dell’intervento complessivo entro il 30 giugno dello stesso anno;
- infine, per i lavori effettuati da persone fisiche su edifici caratterizzati da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, è possibile avvalersi del superbonus 110% entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano compiuti lavori pari almeno al 60% dell’intervento complessivo sull’edificio.