La Legge di bilancio 2021 modifica in maniera rilevante il superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio. Si interviene sia sui lavori ammessi al 110% sia sui soggetti beneficiari: viene finalmente eliminata la preclusione per i soggetti che hanno la proprietà esclusiva o la comproprietà su singoli edifici con più unità immobiliari separatamente accatastate. Tali soggetti possono ora richiedere il 110% oppure optare per lo sconto o la cessione.
Ancora, saranno agevolate le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e non più fino al 31 dicembre 2021. In alcuni casi, la proroga arriva al 31 dicembre 2022. Saranno oggetto di superbonus anche gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche. Inoltre gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano appieno nel 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Ecco in chiaro tutte le novità contenute nella Manovra 2021, ma prima ricordiamo in breve come funziona il superbonus 110%.
Superbonus 110%: cos’è e come funziona
A prevedere il superbonus 110% è l’articolo 119 del Dl 34/2020: questa agevolazione fiscale consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.
Tali interventi devono essere effettuati su:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Tali indicazioni sono state ribadite nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/e 2020.
Legge di bilancio 2021, novità per il superbonus 110%
La Legge di bilancio 2021 prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale interviene sul superbonus 110% apportando diverse novità.
In particolare sono oggetto di modifica:
- il periodo temporale entro cui devono essere sostenute le spese agevolate;
- gli interventi agevolabili:
- i requisiti degli immobili per i quali si può accedere al 110%;
- l’ambito soggettivo dei soggetti ammessi al superbonus.
Proroga fino al 30 giugno 2022
La prima novità riguarda la proroga al 30 giugno 2022 del termine entro il quale devono essere sostenute le spese detraibili al 110%. Rispetto al termine del 31 dicembre 2021.
Infatti, saranno agevolati:
- gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici residenziali dal 1° luglio 2020 fino
- al 30 giugno 2022.
La detrazione (anche lo sconto o la cessione) sarà da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Attenzione la proroga arriva al 31 dicembre 2022 per i lavori condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Ancora, per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. In caso contrario vale il termine del 31 dicembre 2022 e non più, come ad oggi, quello del 30 giugno 2022.
In ogni caso, per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Anche per le spese 2022 è ammesso lo sconto o la cessione della detrazione in favore di fornitori, privati, banche e altri intermediari finanziari.
Gli interventi agevolabili
Il 110% si applica anche anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del TUIR). Anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.
Inoltre gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano appieno nel 110%, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sarà da chiarire se il rifacimento del tetto rientra tutto nel 110% o sarà necessario suddividere le spese tra 110% e 50%.
I requisiti degli immobili per i quali si può accedere al 110%
Il Superbonus non spetta per interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Questo perchè manca il condominio.
Questo vale ad oggi, tuttavia la Legge di bilancio 2021, con un intervento ad hoc supera tale limite operativo.
Infatti, dal 2021, rientreranno tra i soggetti beneficiari del 110% anche coloro che posseggono, anche in comproprietà, edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
Non rileva il fatto che l’edificio abbia un unico proprietario o sia in comproprietà tra più persone fisiche.
Saranno ricompresi fra gli edifici agevolabili anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (A.P.E) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.