Il superbonus 110 spetta anche con spese sostenute entro il periodo agevolato ma con lavori terminati dopo. Ciò a condizione che siano rispettate le disposizioni sugli stati di avanzamento lavori, c.d SAL e che gli interventi sia effettivamente realizzati. Inoltre, è sempre necessario rispettare i requisiti previsti dalla norma.
Dunque, è indispensabile la relativa asseverazione sul passaggio di due classi di risparmio energetico dell’edificio e il miglioramento sismico nel caso di “Superbonus-sismabonus”.
In sintesi, è questa la risposta data dall’Agenzia delle entrate a specifica interrogazione parlamentare del 17 novembre.
Il superbonus 110 e lo stato di avanzamento lavori SAL
L’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, consente ai contribuenti, di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito pari alla detrazione spettante o per il c.d. sconto in fattura. In tale ultimo caso, per le spese coperte dai bonus edilizi, il contribuente non deve sostenere alcuna esborso. Le opzioni di cessione/sconto in fattura, non valgono solo per il superbonus ma anche per gli altri bonus edilizi: bonus facciate, ecobonus ordinario, bonus ristrutturazione ecc.
A differenza dei bonus ordinari, per il superbonus, le opzioni in parola devono avvenire per stato di avanzamento lavori, c.d SAL. La norma sembra ammettere la cessione/sconto per SAL, solo quale opzione. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate in risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06307 del 7 luglio 2021, ha chiarito che per il superbonus, sconto in fattura e cessione del credito devono avvenire per stato di avanzamento lavori.
Ciascuno dei due SAL ammessi non può essere inferiore al 30% dei lavori complessivi.
Superbonus anche con lavori tardivi: rileva la data di pagamento delle spese
Propri0 sugli stati di avanzamento lavori, è tornata l’Amministrazione finanziaria. In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 novembre 2021.
Nello specifico, la questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate è la seguente:
si intenda chiarire che il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30 per cento, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti, anche sulla residua parte dei lavori eseguiti, ancorché non raggiungano il 100 per cento di quelli preventivati, ferma restando la verifica delle condizioni previste dal citato articolo 119 e, segnatamente, che sia ottenuto e si ottenga la relativa asseverazione e certificazione finale per il passaggio delle 2 classi nel caso di “Superbonus-ecobonus” e il miglioramento sismico nel caso di “Superbonus-sismabonus” nei termini asseverati al momento dell’inizio dei lavori.
La risposta del Mef, sentita l’Agenzia delle entrate
Ebbene, la riposta del MEF, sentita l’Agenzia delle entrate può essere riassunta sulla base dei seguenti punti:
- la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi « trainanti » e « trainati » elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato;
- indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Dunque, rileva la data di sostenimento delle spese. In caso di sconto in fattura dovrebbe rilevare la data di emissione della stessa.
Gli interventi devono essere comunque ultimati.
In risposta al quesito specifico, deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo. Ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione.
Fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma. Ad esempio, gli interventi effettuati devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.