L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato apposita guida aggiornata al superbonus 110%. Con questo manuale racchiude tutte le indicazioni operative per usufruire del sismabonus e ecobonus al 110% introdotto dal decreto Rilancio. Detrazioni che agevolano gli interventi di risparmio energetico nonché gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli edifici abitativi.
La guida aggiornata al superbonus dell’Agenzia delle Entrate recepisce le rilevanti modifiche alla disciplina relativa all’agevolazione che hanno ulteriormente potenziato e ampliato le possibilità di fruire della detrazione fiscale e delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Ecco in chiaro le linee guida fornite dall’Agenzia con il manuale aggiornato a febbraio 2021 che troverete allegato a fondo pagina.
Guida superbonus Agenzia delle Entrate, novità
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi trainanti (isolamento termico, impianti di climatizzazione, interventi antisismici). Fra le novità troviamo, fra lavori di isolamento termico, la coibentazione del tetto.
Il Superbonus inoltre spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Per gli stessi devono essere stati effettuati al 30 giugno 2022, almeno il 60% dell’intervento complessivo. Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), il Superbonus vale per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
Sono ammessi inoltre gli edifici senza attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi. Gli interventi agevolati devono comprendere anche l’isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione e al termine dei lavori devono raggiungere una classe energetica in fascia A.
Fra gli interventi trainati rientrano nel superbonus anche le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire i portatori di handicap grave.
Altre novità
Altre novità chiarite nella guida aggiornata riguardano l’aumento del 50% dei limiti di spasa per i comuni colpiti da sisma, l’installazione di colonnine di ricarica elettrica, il concetto di “funzionalmente indipendente”, la ripartizione delle spese, le regole per le opzioni alternative e l’obbligo di esporre cartello nel cantiere.
Superbonus 110%: gli interventi agevolati
Il Dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio, individua una serie di lavori sugli immobili abitativi che danno diritto a una detrazione del 110%.
In particolare, sono agevolate le spese sostenute per:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o
- con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- interventi antisismici.
Per gli interventi di isolamento termico, il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta in 5 quote annuali di pari import, fino a copertura dell’Irpef dovuta. La detrazione in eccesso si perde.
Interventi trainanti e interventi trainati
Difatti, gli interventi appena individuati sono definiti “trainanti” (termine utilizzato dall’Agenzia delle entrate). Accanto a questi tipi di intervento possono essere individuati gli interventi cosiddetti “trainati”. Sono tali quegli interventi che scontano un’aliquota di detrazione ordinaria (50,65% ecc) ma, se collegati agli interventi di cui all’elenco precedente (lett a, b c e d) diventano anch’essi detraibili a 110%. Fermo restando i propri limiti di spesa.
Nello specifico il riferimento è all’eco bonus ordinario e all’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche. Ad esempio, se facciamo il cappotto termico detraibile al 110% e al contempo installiamo una schermatura solare, anche quest’ultimo intervento sconta il 110%.
Sempre se effettuati contestualmente agli interventi “trainanti”, sono altresì detraibili al 110%: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici; l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, devono assicurare,:
- nel loro complesso,
- anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo,
il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) , ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Cosa si intende per spese sostenute? Vale lo stesso principio sia per i privati che per le imprese?
Come già vale per le altre detrazioni, rileva:
- la data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali (anche per le imprese semplificate);
- la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Soggetti beneficiari superbonus: anche per le imprese detrazioni al 110%
Il Superbonus al 110% si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I titolari di reddito d’impresa possono beneficare delle detrazioni al 110%?
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Ad esempio, si pensi agli interventi effettuati sugli edifici condominiali di cui fa parte un appartamento destinato a sede legale o ad ufficio dell’impresa. Ancora, un esempio lampante può essere la sede di un’impresa assicurativa.
Detrazione fiscale, sconto in fattura o cessione del credito
Per gli interventi fin qui analizzati nonché per quelli finalizzati alla ristrutturazione edilizia e al rifacimento delle facciate degli edifici (bonus facciate), il contribuente può optare non solo per la detrazione ma:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Come da indicazioni dell’Agenzia delle entrate, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione in F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
A chi posso cedere la detrazione
La cessione della detrazione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Superbonus 110%, guida aggiornata a febbraio 2021 Agenzia delle Entrate
Come anticipato in premessa di seguito alleghiamo la guida ufficiale aggiornata dell’Agenzia delle Entrate al superbonus 110%.
Guida Superbonus 110 Agenzia Entrate (1,9 MiB, 2.192 hits)