Per gli edifici unifamiliari, i limiti di spesa previsti per il superbonus 110 non devono essere moltiplicati per il numero di pertinenze dell’edifico abitativo. Dunque, il trattamento di favore ammesso per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, non è esteso anche agli edifici unifamiliari.
E’ questo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 765/2021.
Con questo nuova risposta l’Agenzia delle entrate fa dietrofront rispetto al chiarimento fornito a fine agosto con la risposta n° 568/2021. Risposta con il quale aveva affermato che ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, rilevano tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Anche per gli edifici unifamiliari in comproprietà.
Il caso specifico riguardava un fabbricato in comproprietà composto da una unità abitativa accatastata A/3, e da due pertinenze. di cui una accatastata C/6, con destinazione d’uso “autorimessa”, e una accatastata C/2, con destinazione d’uso “magazzino”.
Cosa succede ora per chi aveva programmato i lavori o li ha già avviati sulla base del chiarimento di Agosto?
Limiti di spesa per il superbonus 110
Per ogni intervento ammesso al superbonus, il legislatore ha previsto uno specifico limite di spesa. Ad esempio, per gli interventi di isolamento termico, il limite di spesa è pari a 50.000 euro se riguarda gli edifici unifamiliari o le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari. Funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno;
Detto ciò, i limiti di spesa possono essere moltiplicai per il numero di unita immobiliari che compongono l’edificio. In alcuni casi includendo anche le pertinenze.
A tal proposito, in base a quanto riportato nella circolare n° 24/E 2020 e nella n° 30/E: per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, i limiti di spesa sono determinati tenendo conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze. Ad esempio, prendiamo il caso di interventi di cappotto termico effettuati su un edifici condominiali composti da 8 unità immobiliari. In tale situazione, il limite di norma fissato a 40.000 euro può essere moltiplicato * 8 (numero unità immobiliari comprese le pertinenze).
Con la risposta n° 568/2021 l ‘Agenzia delle entrate aveva esteso questa modalità di calcolo di favore anche per i lavori effettuati su edifici unifamiliari. Il caso specifico riguardava un fabbricato in comproprietà composto da una unità abitativa accatastata A/3, e da due pertinenze. Di cui una accatastata C/6, con destinazione d’uso “autorimessa”, e una accatastata C/2, con destinazione d’uso “magazzino”.
Questo chiarimento era un bel punto di svolta. Considerato che fino a quel momento, per gli edifici unifamiliari, il Fisco aveva sempre ritenuto che le pertinenze non concorressero ad aumentare i limiti di spesa.
La risposta n° 568 fu subito cancellata dal portale dell’Agenzia delle entrate. Lo stesso avvenne per l’articolo pubblicato sulla fisco-oggi. Testata giornalistica riconducibile all’Agenzia delle entrate.
La risposta n° 765/2021 dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n° 765 del 9 novembre, l’Agenzia delle entrate fa dietrofront, rettificando il chiarimento fornito a fine agosto con la risposta n° 568/2021.
Per gli edifici unifamiliari, i limiti di spesa previsti per il superbonus non devono essere moltiplicati per il numero di pertinenze dell’edifico abitativo. Dunque, il trattamento di favore previsto per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, non è esteso anche agli edifici unifamiliari.
Con buona pace per chi aveva programmato i lavori o li ha già avviati sulla base del chiarimento di Agosto.