E’ stato di recente approvato il modello unico CILA superbonus 110%. Il nuovo modello semplifica gli adempimenti grazie alle informazioni ridotte richieste per la sua compilazione. Infatti, nel modello unico, da utilizzare su tutto il territorio nazionale, devono essere indicati solo gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile. Per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967, è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
In tal modo viene data piena operatività alle novità introdotte dal D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni.
Superbonus 110%: le novità del decreto Semplificazioni
Il D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni, sia nel testo pre-conversione in legge che in quello successivo alla conversione, ha ridotto gli adempimenti da porre in essere ai fini del superbonus 110, ex art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Lo snellimento ha riguardato anche le attestazioni/ titoli abilitativi necessari a dare il via ai lavori.
Entrando nello specifico, il decreto semplificazioni dispone che gli interventi ammessi al superbonus 110%, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Da qui, nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo. Sempre ai fini soli fini del superbonus.
Per gli interventi ammessi al superbonus 110%, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformita’ dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Attenzione, ciò non significa che anche per gli edifici con difformità urbanistiche sarà possibile accedere al superbonus. Infatti, resta impregiudicata: ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento; se dovuti, gli oneri di urbanizzazione, calcolati in base alla tipologia di intervento proposto.
Ulteriori semplificazioni: lavori in edilizia libera e varianti in corso d’opera
In caso di opere gia’ classificate come attivita’ di edilizia nella CILA e’ richiesta la sola descrizione dell’intervento. Non è necessario presentare alcun elaborato progettuale. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e’ richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA).
Il modello Unico CILA: in vigore dal 4 agosto 2021
In data 4 agosto 2021, la “Conferenza Unificata”, ha approvato il modello unico CILA superbonus. Il modello unico è stato predisposto dall’ANCI e Funzione pubblica, assieme ad Upi e Conferenza delle regioni. Il modello è valevole solo per i lavori ammessi al superbonus 110%.
Cosa cambia con il modello unico CILA?
In base a quanto riportato nel quaderno unico ANCI “IL SUPERBONUS EDILIZIO AL 110%: IL MODELLO CILA A SEGUITO DEL DL N. 77/2021 (C.D. SEMPLIFICAZIONI E GOVERNANCE), l’impatto del modello unico CILA deve essere analizzato in relazione alle seguenti situazioni:
- Interventi di superbonus già in corso di esecuzione;
- Interventi di superbonus connessi ad altre opere.
L’analisi riguarda anche l’esecuzione di interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni diventi sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali.
Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione
Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di
tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.
Interventi di superbonus connessi ad altre opere
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere ammesse al 110% e opere escluse:
- occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”,
- sia richiedere l’ulteriore titolo abilitativo richiesto dagli altri lavori non ammessi al superbonus, dunque la SCIA, il Permesso di Costruire ecc.
Si precisa che in caso di interventi strutturali, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA “Superbonus”.
Interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali
Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia. A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità diacquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto
agli interventi in progetto. Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi (Fonte quaderno ANCI il Superbonus edilizio al 110%: il modello CILA a seguito del D.L. 77/2021.
Come in parte anticipato sopra, gli elaborati progettuali da allegare alla CILA unica si sostanzia in una semplice descrizione dei lavori da eseguire.
Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione.
Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo unico.
A dir la verità, i campi di cui si compone la CILA unica sono numerosi e piuttosto articolati.
Ad ogni modo, il progettista/tecnico, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, deve asseverare che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.