Il Superbonus finora ha animato un vivacissimo dibattito che ha visto coinvolti esponenti politici, aziende dell’edilizia, professionisti e cittadini. A causa di irregolarità di vario tipo, abusi e difficoltà nell’interpretazione e applicazione delle norme in materia, non sono mancati i grattacapi e in molti casi anche le cause in tribunale. Anzi in questi mesi si è assistito ad un vero e proprio boom dei contenziosi per il blocco dei crediti e l’aumento dei costi. Cantieri fermi, liquidità prosciugata e imprese sull’orlo del fallimento costituiscono elementi di uno scenario ben poco tranquillo per la maxi agevolazione dell’edilizia.
Recentemente però il Governo è nuovamente intervenuto in materia, introducendo una serie di novità per salvare, ove possibile, un meccanismo caratterizzato da più di un punto debole. Pensiamo ad esempio alla detrazione in 10 anni, ovvero alla possibilità di detrarre in 10 anni e non in 4 i crediti maturati. Detta soluzione sarà utilizzabile a cominciare dalla dichiarazione dei redditi 2024 e permetterà di ridurre la platea degli esclusi dall’agevolazione.
Ma pensiamo anche alle novità in tema di cessione del credito e, in particolare, in relazione al Superbonus villette e unifamiliari. Tra le recenti novità infatti anche quella dell’approvazione della proroga al 30 settembre per terminare i lavori per le villette e le case indipendenti che al 30 settembre dello scorso anno avevano completato almeno il 30% degli interventi di riqualificazione. Vediamo più da vicino e distinguiamo le varie possibili situazioni che riguardano le villette.
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Superbonus villette 2023: le regole per chi ha fatto il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022
Chi entro il 30 settembre dello scorso anno ha finito almeno il 30% dell’intervento totale – e ci riferiamo dunque agli immobili unifamiliari su cui al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% delle opere complessive – potranno continuare ad avvalersi del bonus 110 villette e unifamiliari per le spese sostenute fino al 30 settembre di quest’anno.
In particolare, i proprietari possono scegliere se sfruttare direttamente il Superbonus nella dichiarazione dei redditi oppure se optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Inoltre, se nell’ambito delle opere agevolate con il Superbonus in condominio con aliquota al 110% debbono essere realizzate delle varianti e si presenta una nuova Cilas – o si domanda un nuovo permesso di costruire – i contribuenti possono continuare:
- a sfruttare l’aliquota al 110%;
- a poter scegliere se usare in via diretta la detrazione fiscale o scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Superbonus unifamiliari e villette, le altre 2 possibili situazioni
Tuttavia non dobbiamo dimenticare che nelle regole, pur aggiornate e ove possibile corrette, del Superbonus villette c’è un punto debole nient’affatto irrilevante. Si tratta di un vuoto temporale: infatti la maxi agevolazione in oggetto è scaduta per le villette il 30 giugno scorso ed è stata concessa una proroga esclusivamente a chi si trovava a buon punto con le opere di riqualificazione edilizia (appunto il 30% entro il 30 settembre scorso).
Oggi, con l’intervento di alcuni correttivi, il meccanismo funziona in sostanza in questo modo:
- chi entro il 30 settembre 2022 è riuscito ad ultimare almeno il 30% dell’intervento complessivo ha diritto al Superbonus villette pieno al 110%, come abbiamo detto poco sopra, per le spese effettuate fino al 30 settembre 2023;
- chi non è stato in grado di rispettare questa condizione del 30% dei lavori, o ha fatto partire i lavori tra ottobre e dicembre 2022, non potrà contare sul Superbonus vilette, ma soltanto sui bonus casa ordinari, come ad esempio il bonus ristrutturazioni;
- mentre chi ha iniziato i lavori di rinnovamento dell’immobile a partire dal primo gennaio 2023 avrà diritto al Superbonus villette con aliquota ridotta al 90% e una serie di vincoli.
Superbonus 90% villette e unifamiliari: alcune precisazioni
In particolare per ciò che attiene al Superbonus villette al 90% nel 2023, la maxi agevolazione sopravvive quest’anno senza il 110%, a patto che essa si riferisca a:
- prime case di proprietari,
- con reddito annuo lordo entro i 15mila euro (riproporzionato al quoziente familiare).
Più nel dettaglio, tenuto conto dell’art. 119, comma 8-bis.1, del Dl34/2020, ai fini della individuazione del reddito di riferimento, che, per ottenere il Superbonus villette al 90% per il 2023, dev’essere appunto non maggiore di 15mila euro, è necessario considerare i redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di effettuazione della spesa. Perciò non vi sono dubbi sul fatto che vada sempre considerato il reddito lordo incassato e che confluisce, appunto, nel reddito complessivo da inserire nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre si precisa anche che:
- se la presentazione della Cilas o la domanda di permesso di costruire si è avuta entro il 16 febbraio scorso, i proprietari possono sfruttare in via diretta il Superbonus nella dichiarazione dei redditi (detrazione), oppure possono scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito;
- se invece la presentazione della Cilas o la richiesta del permesso di costruire si è avuta dopo il 16 febbraio 2023, i proprietari possono esclusivamente sfruttare il Superbonus nella dichiarazione dei redditi. Questo a seguito dello stop disposto dal 17 febbraio scorso alle opzioni alternative.
Come fare il calcolo del reddito con il quoziente familiare
Innanzitutto bisogna conoscere il reddito complessivo posseduto dal contribuente, dal coniuge e dai familiari a carico diversi dal coniuge. Da qui, tale reddito del nucleo familiare, deve essere diviso per un valore che cresce al crescere del numero dei membri che compongono lo stesso nucleo familiare . E’ chiaro che al crescere del numero posto al denominatore, il reddito indicato al numeratore si abbassa.
Il numero posto al denominatore sarà pari a:
- 1 (se il nucleo familiare è composto da un solo componente),
- 2 ( se ci sono entrambi i coniugi o componenti delle unioni civili o conviventi di fatto).
A tali valori (1 o 2) si aggiunge:
- 0,5 per un familiare a carico;
- 1 in caso di due familiari a carico,
- 2 in caso di tre o più familiari a carico.
In tal modo otterremo il quoziente familiare.
Ora dividendo il reddito complessivo del nucleo familiare per il quoziente citato, avremo il reddito di riferimento da verificare ai fini del superbonus. Tale reddito non dovrà essere superiore a 15.000 euro.
Esempi di calcolo del reddito con il quoziente familiare
Ipotizzando un nucleo familiare con un reddito complessivo di 20.000 euro e così composto:
- coniugi più un figlio a carico, il reddito di riferimento sarà pari a 8.000 euro (20.000/2,5);
- coniugi senza figli a carico, il reddito di riferimento sarà pari a 10.000 euro (20.000/2);
Facendo un po’ di calcoli per rispettare la soglia massima del reddito di riferimento:
- per un nucleo familiare composto da marito, moglie e 1 figlio: il limite del reddito complessivo è pari 37.500 euro: infatti 37.500/2,5 = 15.000
- per un nucleo familiare composto da marito, moglie e 2 figli: il limite del reddito complessivo è pari 45.000 euro: infatti 45.000/3 = 15.000
- famiglia composta da marito e moglie: il limite del reddito complessivo è pari 45.000 euro: infatti 30.000/2 = 15.000
Conclusioni
Volendo infine riassumere quali sono le nuove regole Superbonus villette per il 2023, ribadiamo che l’aliquota sarà al 110% o al 90% in base allo stato di avanzamento del cantiere, al reddito e alla data delle spese. Mentre saranno applicate restrizioni su sconto in fattura e cessione del credito.
In altre parole il Superbonus villette ‘sopravvive’ ma con aliquote differenziate e limiti allo sconto in fattura e alla cessione del credito. L’effettiva detrazione sugli immobili unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti è influenzata dalla data nella quale sono compiute le spese o sono stati ultimati alcuni lavori.