Tregua fiscale, pace fiscale, sanatoria, come la si voglia chiamare, il pacchetto di misure inserite dal Governo nella Legge di bilancio 2023, permette di definire i rapporti con il Fisco non solo se già oggetto di controlli con emissione dell’avviso bonario, della relativa cartella o dell’accertamento esecutivo, ma anche le fasi precedenti rispetto alle quali l’Agenzia delle entrate non ha ancora avviato alcuna attività di verifica.
Infatti, possono essere oggetto di tregua fiscale anche violazioni non ancora contestate quali, la dichiarazione infedele, l’omessa fatturazione, l’omesso versamento delle imposte, ecc. Si può fare pace con il Fisco versando una sanzione ridotta. Nei fatti, la tregua fiscale opera a 360°: analizziamo le varie misure a oggi inserite nella Legge di bilancio 2023.
Aggiornamento: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 76 del 30 marzo il Decreto-Legge numero 34/2023 con Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. con il nuovo decreto bollette 2023, cambiano molte scadenze della pace fiscale. In primis ravvedimento speciale e sanatoria delle irregolarità formali. Di seguito un approfondimento con le principali proroghe inserite nel decreto in attesa del testo definitivo.
Pace fiscale, proroga delle scadenze con il decreto bollette
Come detto in premessa con il decreto bollette, cambiano molte scadenze della c.d. pace fiscale. In primis ravvedimento speciale e sanatoria delle irregolarità formali.
In particolare:
- si rinvia al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- sul ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell’omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023.
Inoltre, sempre sul ravvedimento, diventa norma l’interpretazione fatta dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2023, in base alla quale sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.
Inoltre, il termine per pagare il totale dovuto ai fini del ravvedimento speciale o la prima rata slitta dal 31 marzo al 30 settembre; sono prorogate rispettivamente al al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata; le altre scadenze rimangono invariate.
Definizione agevolata atti di accertamento
Il decreto interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.
Inoltre, la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 è estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 1° gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Tregua fiscale 2023: tutte le misure nella Legge di bilancio
In base all’attuale testo della Legge di bilancio 2023, non c’è solo lo stralcio delle cartelle o la rottamazione-quater. Infatti, fanno parte della pace fiscale le seguenti misure:
- definizione agevolata avvisi bonari da controllo automatico ex art.36 bis DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- regolarizzazione irregolarità formali
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con gli articoli 37 e 38, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti;
- adesione agevolata e definizione agevolata degli atti dell’accertamento(accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della Legge di bilancio, ecc.;
- definizione agevolata delle controversie tributarie;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie;
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione;
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale;
- stralcio delle cartelle 2000-2015, fino a 1.000 euro;
- rottamazione cartelle carichi affidati all’Agente della riscossione, dal 1° gennaio del 2000 fino al 30 giugno 2022.
Nei fatti, la tregua fiscale permette al contribuente di chiudere la partita con il Fisco: a condizioni vantaggiose e, quasi nella totalità dei casi, poco importa se la violazione sia stata già contestata. Addirittura la definizione arriva a coprire anche le fasi del contenzioso tributario. Non che fino a oggi queste misure non si erano mai viste (c’è qualche eccezione) ma mai tutte in una volta.
Soffermiamoci su quelle misure che riscontreranno maggior successo tra i contribuenti; al netto dello stralcio delle cartelle e della rottamazione quater già ampiamente trattate.
Istruzioni Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2 del 27/01/2023
Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022). Con una circolare “omnibus” (CIRCOLARE N. 2 /E), le Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative volte a supportare imprese e famiglie nell’attuale situazione di crisi economica. Questa circolare segue quella sulla definizione degli avvisi bonari, pubblicata lo scorso 13 gennaio.
Circolare n 2 tregua fiscale (792,7 KiB, 2.071 hits)
Ravvedimento speciale
La Legge di bilancio 2023 prevede un ravvedimento speciale rispetto alle violazioni commesse in merito alle dichiarazioni di cui al periodo d’imposta 2021 e agli anni antecedenti. Nei fatti, rientrano anche le dichiarazioni presentate quest’anno: 730, modello Redditi, 770.
Il contribuente può sanare la violazione commessa, ad esempio, dichiarazione infedele, presentando la dichiarazione integrativa e:
- versando l’imposta,
- gli interessi legali nonché
- la sanzione pari ad 1/18 del minimo previsto.
Nel caso di specie, verserà la sanzione del 5% ossia del 90% ridotta a 1/18.
Il versamento delle somme dovute, può avvenire in un’unica soluzione o a rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.
Attenzione, il ravvedimento speciale non è ammesso ai fini l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. Dunque, non possono essere sanate violazioni relative al quadro RW.
Definizione agevolata degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3%
La tregua fiscale riguarda anche i c.d. avvisi bonari da controlli automatizzati delle dichiarazioni.
Con la circolare n. 1/E del 13 gennaio, le Entrate forniscono le istruzioni e chiariscono il perimetro della misura – che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021.
Circolare definizione agevolata esiti controllo automatizzato del 13 gennaio 2023 (927,2 KiB, 342 hits)
Come funziona
Nello specifico, sono oggetto di definizione agevolata, gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021:
- per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero
- non ancora recapitati successivamente a tale data.
A tal fine il contribuente dovrà pagare: le imposte e i contributi previdenziali; gli interessi e le somme aggiuntive sui contributi previdenziali; le sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Possono essere definiti anche gli avvisi bonari rispetto ai quali, il contribuente ha già una rateazione. In tale caso, sarà necessario pagare: il debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.
Definizione agevolata delle liti tributarie
Ulteriore misura di particolare importanza, è la definizione agevolata delle liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Anche se pendenti in Cassazione.
Con provvedimento del 1° febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per l’adesione alla definizione agevolata delle liti tributarie e approva il modello per le domande con le relative istruzioni per determinare gli importi dovuti. Le domande scadranno il prossimo 30 giugno: in attesa dell’attivazione del servizio di invio telematico, la trasmissione delle istanze è consentita tramite Pec direttamente all’ufficio che è parte nel giudizio.
Aggiornamento: dal 15 marzo è attivo il servizio web per l’invio delle domande entro il 30 giugno. A partire da tale data quindi questa è la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio 2023.
Sono oggetto di definizione agevolata, le cause in corso aventi ad oggetto: avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
Il contenzioso può essere chiuso mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
In particolare (vedi dossier Legge di bilancio 2023):
- se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia;
- se vi è soccombenza dell’Agenzia delle entrate, controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
Tale definizione agevolata è alternativa a quella prevista nell’ambito della Riforma del processo tributario (Legge n° 130/2022).
Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro
Nel corso dell’esame parlamentare, le modifiche più importanti hanno riguardato il c.d. stralcio delle cartelle.
Agenzia delle Entrate / Riscossione ha rilasciato online le istruzioni sullo stralcio debiti fino a 1.000 euro; sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “Enti Creditori”, sono presenti tutte le informazioni e il modello da utilizzare per la comunicazione da inviare esclusivamente via Pec. La procedura riguarda gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni). Questi infatti devono comunicare all’agente della riscossione, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dello stralcio “parziale” dei loro crediti di importo residuo fino a 1.000 euro.
Aggiornamento: dal 6 marzo, è disponibile sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, come per esempio i Comuni, devono utilizzare per comunicare, entro il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” dei debiti fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015. Qui tutti i dettagli.
Nella Legge di bilancio 2023 è stato previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (ex Equitalia in primis), dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate. L’annullamento sarà operativo alla data del 31 marzo 2023.
Nel testo iniziale della Legge di bilancio, era previsto un annullamento generalizzato dei debiti fino a 1000 euro; nel senso che l’annullamento operava per il totale, indipendentemente dal fatto se il debito risultasse nei confronti di Agenzia delle entrate, dell’INPS o di enti diversi quali ad esempio i Comuni o le casse di previdenza private.
Annullamento automatico
Ora cambia tutto. Infatti, per i debiti di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di:
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
- di sanzioni e
- di interessi di mora.
Addirittura, questi Enti, ad esempio i Comuni, potranno anche decidere di non aderire all’annullamento, che comunque sarà sempre e solo parziale. Infatti, saranno sempre dovuti: capitale e spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Ma non è finita qui. Per le multe stradali ovvero per le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati. Nessun annullamento è invece previsto, per le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.
Agenzia delle Entrate, Circolare 6/E del 20/03/2023
Come accennato l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n. 6/E del 20 marzo con la quale fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi rispetto alla cosiddetta Tregua Fiscale 2023. I chiarimenti arrivano sotto forma di FAQ, ovvero risposte alle domande più frequenti in materia.
Di seguito l’indice dei contenuti e il testo della Circolare in formato PDF.
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159)
- Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
- Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185)
- Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205)
- Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218)
- Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
- Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252)
Agenzia Entrate, Circolare 6/2023 - FAQ Tregua Fiscale (627,5 KiB, 449 hits)