Dopo la pubblicazione del decreto attuativo dello stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro previsto dal decreto Sostegni, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate.
Con la circolare n° 11/E, l’Agenzia ha definito con precisione l’ambito oggettivo di applicazione del saldo e stralcio nonché ha fornito le indicazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla norma.
Stralcio cartelle esattoriali fino a 5mila euro: Dl Sostegni
Il D.L. 41/2021, decreto Sostegni, all’art. 4, ha previsto il c.d. stralcio delle cartelle esattoriali di importo fino a 5.ooo euro. Sono interessate dallo stralcio o condono, le cartelle esattoriali contenenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (23 marzo 2021) fino a 5 mila euro.
I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devono riferirsi:
- alle persone fisiche che hanno percepito – nell’anno d’imposta 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito – nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 – un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021, la cui emanazione è prevista dal comma 5 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 – sono stati definiti i termini e le modalità di annullamento automatico dei predetti debiti.
Dunque:
- la norma di riferimento che ha fissato l’ambito di applicazione dello stralcio è l’art.4 del D.L. Sostegni;
- il decreto previsto dalla stessa ha individuato la procedura di annullamento dei debiti;
- l’Agenzia delle entrate, con la circolare n° 11/e del 22 settembre 2021, ha fornito i necessari chiarimenti per permettere ai contribuenti di verificare se rientrano o meno nello stralcio.
Nessuna istanza per accedere allo stralcio
Ad ogni modo, non è prevista alcuna istanza per accedere allo stralcio. Infatti, la procedura avviene in cooperazione tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’unica verifica che il contribuente deve fare è controllare se i carichi per i quali è stato eventualmente ammesso alla rottamazione-ter o al saldo e stralcio (Legge di bilancio 2020) rientrano nel nuovo saldo e stralcio previsto dal D.L. Sostegni.
Per effettuare la verifica, è disponibile un servizio ad hoc dell’Agente della riscossione.
Il servizio permette anche di stampare i nuovi bollettini di pagamento della rottamazione e del saldo e stralcio. Con gli importi al netto dei carichi ammessi al nuovo saldo e stralcio.
I carichi oggetto di stralcio delle cartelle
In base a quanto detto sopra, sono interessate dallo stralcio o condono, le cartelle esattoriali contenente carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (23 marzo 2021) fino a 5 mila euro.
Lo stralcio riguarda tutte le somme riscosse mediante ruolo.
Da qui, in base a quanto riportato nella circolare n° 11/e 2021, sono stralciati tutti i i carichi affidati all’agente della riscossione, ex Equitalia (e riscossione Sicilia) da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
Dunque, che siano imposte sui redditi, Irpef, Ires, o tributi locali, IMU, TARSU o bollo auto, ecc, non fa differenza.
Tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione, con iscrizione a ruolo, rientrano nel perimetro oggettivo dello stralcio.
Come va calcolato l’importo di 5.000 euro?
Nella circolare n° 11/E, viene messo nero su bianco come deve essere verificata la soglia di 5.000 euro.
A tal proposito, l’importo di 5.000 euro va calcolato, cartella alla mano, prendendo a riferimento solo le somme riconducibili a: ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
Dunque il legislatore replica le indicazioni già previste in merito alla rottamazione delle cartelle esattoriali.
La verifica va fatta sul singolo carico
Se per le mani abbiamo una cartella che per il totale supera l’importo di 5.000 euro, non per forza siamo esclusi dallo stralcio. Infatti, in ogni cartella sono indicati più carichi debitori a cui è collegata la successiva iscrizione a ruolo.
I singoli carichi sono indicati in maniera differenziata nella cartelle stessa.
Il contribuente deve verificare i singoli importi/carichi e non il totale della cartella.
Infatti, andando un pò più sul tecnico:
Nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell’11 novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di “partite” in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. (20) Ai fini dell’applicazione del disposto normativo di cui al predetto comma 13-bis, per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La “partita” costituisce dunque l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione.
Tali indicazioni sono state rilasciate dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°2/2017 in merito alla prima rottamazione delle cartelle.
Difatti, trovano applicazione anche in riferimento al saldo e stralcio 2021.
La verifica dei limiti reddituali
Ai fini della verifica dei limiti reddituali sopra esposti, per le persone fisiche, è necessario sommare al reddito imponibile – anziché al reddito complessivo – i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario.
Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE.
Si considerano le Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021, data di emanazione del decreto ministeriale che ha individuato la procedura finalizzata allo stralcio delle cartelle (fonte circolare 11/E 2021).