Superbonus 110, verifica stato avanzamento lavori con spese a cavallo d’anno: ai fini del superbonus, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito possono essere effettuate solo per stati di avanzamento lavori (cosiddetto SAL).
Come deve essere verificato lo stato di avanzamento lavori con spese che sono state sostenute a cavallo di due anni consecutivi, ad esempio fra il 2021 e il 2022?
A tale domanda, ha risposto l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 56 del 31 gennaio.
Superbonus 110, stato di avanzamento lavori (SAL)
Anche se la norma non prevede un obbligo, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo più volte di ribadire che, in riferimento al superbonus 110, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito devono avvenire per stato di avanzamento lavori, SAL. Nello specifico, per il superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu’ di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Detto ciò, con spese a cavallo d’anno, potrebbe essere difficoltoso capire come verificare lo stato di avanzamento lavori.
Ad esempio, laddove siano sostenute spese per lo stesso intervento sia nel 2021 che nel 2022, com’è soddisfatto il requisito che ciascun stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento complessivo?
A tale domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 56 di ieri 31 gennaio.
Superbonus 110, spese sostenute a cavallo d’anno
Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate sono le seguenti:
- nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL, è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo,
- non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Da qui, con primo SAL 2022, riferito congiuntamente alle spese 2021 e 2022: sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus, solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Inoltre, considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022. Ciò, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi.
Attenzione, una volta indicata la prima rata nella dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà comunque monetizzare le rate residue. Nel senso che le rate residue della detrazione potranno essere oggetto di cessione in favore di terzi, Comprese banche e altri intermediari finanziari.