Split payment e scissione dei pagamenti sono due termini utilizzati per indicare quel meccanismo fiscale in base al quale per gli acquisti i di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché allo stesso fornitore.
Difatti, l’impresa che presta la sua attività nei confronti di una P.A. subisce la trattenuta dell’iva a debito direttamente alla fonte. E’ la Pubblica Amministrazione per la quale è stato svolto il lavoro a versare direttamente l’Iva all’Erario.
Split payment, cos’è
La normativa di riferimento dello Split payment è l’art.17-ter del DPR 633/72, decreto Iva. Nel linguaggio comune oltre che di Split payment si sente parlare spesso di scissione dei pagamenti.
L’uno o l’altro termine indicano quel meccanismo fiscale in base al quale per gli acquisti i di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni , l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché allo stesso fornitore. Dunque, colui che deve versare l’iva all’Erario è il committente e non il fornitore del bene o del servizio. Sembrerebbe un meccanismo che agevola l’attività di imprese e professionisti che vengono esonerati dall’adempimento del successivo versamento dell’Iva. Tuttavia non è così. Tali soggetti vengono privati di quella liquidità necessaria a far fronte a temporanee esigenze di cassa o comunque gestionali.
Le PA e Società sono responsabili del versamento all’Erario dell’imposta.
Chi sono i soggetti obbligati
Lo Split payment o scissione dei pagamenti si applica per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Dal 1° gennaio 2018, sono altresì interessate dall’applicazione del meccanismo in parola. Come da normativa Split payment, le operazioni effettuate dalle imprese nei confronti di (art.3 D.L. 148/2017 e art.1 D.L 50/2017):
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
- le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
- società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment;
- società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è pubblicato un elenco dei soggetti nei confronti dei quali si applica la normativa Split payment. Tale elenco serve per aiutare il professionista o l’impresa a capire se nell’emissione della fattura nei confronti della P.A. committente devono applicare o meno la scissione dei pagamenti.
Con la circolare n° 9/e 2018, l’Agenzia ha fornito una serie di chiarimenti sulla portata delle novità introdotte dal D.L. 148/2017.
Split payment professionisti
Come funziona lo Split payment per i professionisti? Per un determinato periodo, il meccanismo della scissione dei pagamenti, era applicato anche ai professionisti che fatturavano nei confronti dello Stato (fattura verso PA). Si pensi ad un avvocato che emette fattura per una prestazione connessa al c.d. gratuito patrocinio oppure ad una Consulenza.
Tuttavia, l’art.12 del D.L. 87/2018, decreto Dignità, ha esonerato i professionisti dall’applicazione della scissione dei pagamenti. Nello specifico, il Governo ha stabilito che lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi (rese alla Pa), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (ex articolo 25, Dpr 600/1973).
Dunque, grazie al decreto Dignità, i professionisti sono stati nuovamente esclusi dalla normativa dello Split payment professionisti. In riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).
Reverse charge e split payment
Il meccanismo del Reverse charge prevale sullo Split payment.
A tal proposito, nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 27/e 2017, è stato chiarito che
sono esclusi dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali i cessionari o committenti sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto.
Dunque, il riferimento è al c.d reverse charge in cui il debitore d’imposta è il committente/cessionario.
In tali casi, sorge un debito IVA direttamente in capo alla PA, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sfera commerciale (si veda la circolare n° 27/e 2017).
Nel caso in cui il fornitore debba emettere una fattura nei confronti di pubbliche amministrazioni per un’operazione soggetta al regime del reverse charge, deve preoccuparsi di acquisire l’informazione se tale prestazione è ricevuta dalla PA nell’ambito dell’attività istituzionale o commerciale, oppure è promiscua.
E’ importante questa distinzione, in quanto (circolare n°15/e 2015):
- la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi,
- in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge.
Alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Fatturazione Split payment
Nella predisposizione della fattura elettronica split payment devono essere considerati alcuni accorgimenti nel rispetto della normativa Split payment. Nello specifico, sulla fattura Split payment, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate soggette a split payment, i cedenti/prestatori sono tenuti ad emettere la fattura che riporti l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972.
In merito al discorso sfera istituzionale/commerciale, nella fattura Split payment non deve essere indicata la rivalsa dell’Iva per la quota parte “commerciale”, mentre per quella “istituzionale” dovrà essere esposta l’imposta che sarà versata dalla P.A. in applicazione dello “split payment”.
In tal senso ricordiamo l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari dal 1° luglio 2022.