Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto delle spese di istruzione per l’iscrizione del figlio di 10 anni alla scuola primaria (spese detraibili al 19%). Nel 2022 nel 730 precompilato però non ha trovato inserite tali spese e ha provveduto al loro indicazione manuale in dichiarazione dei redditi. Detto ciò, posto che non conosce il motivo di tale omessa indicazione, intende sapere se anche quest’anno dovrà provvedere al loro inserimento manuale, considerate le conseguenze negative in termine di controlli a cui è posta una dichiarazione 730 oggetto di modifiche rispetto al contenuto predisposto dal Fisco.
Ecco una breve illustrazione della comunicazione obbligatoria relativa alle spese di istruzione nella dichiarazione precompilata 2023.
Chi deve fare la comunicazione delle spese di istruzione ai fini della precompilata
Innanzitutto individuiamo la disposizione normativa in forza della quale, le spese di istruzione, diverse da quelle universitarie (per queste spese la norma è la stessa ma cambia il decreto “attuativo”), devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate ai fini del loro inserimento nella dichiarazione dei redditi.
Ebbene, l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Rispetto alle spese scolastiche, il decreto di riferimento è il decreto MEF 10 agosto 2020 nonché il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n°39069/2021-9 febbraio 2021.
Attenzione, sono oggetto di comunicazione, si tratta di una regola generale, le spese che sono state sostenute tramite strumento di pagamento tracciabili ossia: con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (carte di credito, debito, ecc.).
Posto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, la detrazione di una spesa scolastica è subordinata al suo pagamento tramite strumenti tracciati.
Quali dati si devono comunicare al Fisco
Detto ciò, sono oggetto di comunicazione le spese afferenti:
- tasse scolastiche;
- contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuate
tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Non devono essere comunicati i dati delle tasse scolastiche versate tramite F24: il motivo è semplice, tramite f24 il Fisco viene già a conoscenza della spesa.
Chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al quesito evidenziato in premessa.
Innanzitutto, è utile precisare che devono effettuare la comunicazione, gli enti che fanno parte del sistema nazionale di istruzione. Dunque: scuole statali e scuole paritarie private nonché gli enti locali.
Detto ciò, l’invio della comunicazione dei dati delle spese di istruzione da parte della Scuola è stato facoltativo per il 2020 e 2021, mentre è obbligatorio a partire dal 2022. Dunque, in tal modo, abbiamo individuato il motivo per il quale la spesa non era stata inserita nella dichiarazione precompilata 2022, periodo d’imposta 2021.
Per il 2023 le spese relative al 2022 saranno indicate obbligatoriamente nella precompilata, salvo, laddove l’Agenzia delle entrate non rilevi tutti gli elementi per imputare correttamente la spesa, il loro inserimento nel solo foglio informativo che accompagna la stessa dichiarazione.
Come e quando inviare i dati al Fisco
L’invio dei dei dati da parte dei soggetti obbligati è in scadenza il 16 marzo 2023.
Le comunicazioni devono essere trasmesse telematicamente tramite i consueti canali Fisconline e Entratel.
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