Per spese di rappresentanza si intendono quelle dirette a promuovere e consolidare gli affari dell’impresa o del lavoratore autonomo, migliorando o promuovendo l’immagine positiva e prestigiosa della realtà stessa e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza.
Per questo motivo queste spese sono considerate a tutti gli effetti costi deducibili per l’impresa. Le spese sono altresì deducibili da parte di coloro che svolgono, con regolarità e stabilità, attività di lavoro autonomo.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Cosa si intende per spese di rappresentanza?
In pratica le spese di rappresentanza consistono in tutte le spese sostenute da un’azienda o da un libero professionista per farsi conoscere, per creare rapporti con nuovi contatti e rafforzare quelli già esistenti all’interno e all’esterno del territorio in cui si opera.
A differenza delle spese di pubblicità, quelle di rappresentanza sono gratuite, dal momento che manca un corrispettivo o uno specifico obbligo di dare o fare a carico dei destinatari.
Le spese di rappresentanza sono pertanto destinate a:
- Finalità promozionali, come la divulgazione sul mercato dell’attività svolta, dei beni e servizi prodotti, a beneficio dei clienti, attuali e / o potenziali;
- Pubbliche relazioni, come la diffusione ed il consolidamento dell’immagine dell’impresa.
Condizione richiesta per la deducibilità delle spese è l’idoneità a generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o la coerenza con pratiche commerciali del settore in cui si trova ad operare e competere. Non ha pertanto alcun rilievo l’oggetto del messaggio promozionale, che può essere indifferentemente il prodotto o l’impresa.
Quanti tipi di spese di rappresentanza esistono?
Passiamo a vedere ora quanti tipi di spese di rappresentanza esistono.
Spese per viaggi turistici
Un primo esempio di spese di rappresentanza sono quelle per viaggi turistici. In tal caso è richiesta la programmazione e lo svolgimento in concreto (documentato) di significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa.
Spese analoghe a quelle citate, sostenute per i dipendenti, non avendo scopo promozionale rientrano invece tra gli oneri di utilità sociale, deducibili nel limite del 5 per mille del costo del lavoro.
Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento
Un secondo tipo di spese per rappresentanza sono quelle sostenute per:
- Ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose;
- Inaugurazione di sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
- Mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa.
In tal caso è necessario documentare la tipologia dei destinatari delle spese (come fornitori, clienti, agenti, autorità, etc.) considerando che l’eventuale presenza esclusiva di dipendenti determina l’esclusione della spesa stessa dalla qualificazione di spesa di rappresentanza.
Altre spese
Esiste infine una fattispecie residuale di spese di rappresentanza, in cui dev’essere necessariamente riscontrata la sussistenza del requisito di inerenza, ad esempio:
- Omaggi di fine anno ai clienti;
- Spese sostenute per instaurare o mantenere i rapporti con associazioni di categoria o sindacati.
Sono peraltro inclusi:
- I contributi erogati per convegni, seminari e manifestazioni il cui sostenimento risponde ai criteri citati nei due paragrafi precedenti;
- I voucher acquistati per essere riconosciuti ai clienti per l’acquisto gratuito di beni e servizi.
Deducibilità
La deducibilità delle spese di rappresentanza è garantita nel periodo d’imposta di sostenimento, entro un limite determinato in misura percentuale variabile in base all’ammontare dei ricavi della gestione ordinaria (voci A1 ed A5 del conto economico oltre a dividendi, interessi conseguiti da holding e società finanziarie, voci C15 e C16, esclusi i componenti straordinari classificati nelle stesse voci ma derivanti da trasferimenti d’azienda o ramo d’azienda.
Ricavi della gestione caratteristica | Limite deducibile (%) | Limite di spesa deducibile (plafond) |
Fino a 10 milioni di euro | 1,5 | 150.000 |
Parte eccedente 10 milioni fino a 50 milioni di euro | 0,6 | 150.000 + 240.000 |
Parte eccedente 50 milioni | 0,4 | 390.000 + (0,4% dell’eccedenza) |
Per il limite di deducibilità non rilevano le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (sempre deducibili).
Nel caso di un omaggio composto da più beni, il valore di 50 euro dev’essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono. Per i beni autoprodotti dall’impresa, ai fini dell’identificazione del tipo di deduzione applicabile (intera o parziale) si considera il valore di mercato degli stessi. Una volta individuato il tipo di deduzione, si considera il costo di produzione effettivamente sostenuto.
Imprese di nuova costituzione
L’eventuale eccedenza è indeducibile e non può essere recuperata negli anni successivi, salvo che per le imprese di nuova costituzione. Per queste ultime le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono ottenuti i primi ricavi e proventi possono essere dedotte dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi sono inferiori a quelle deducibili entro il limite sopra citato.
Se tali limiti non sono capienti né per il primo esercizio di conseguimento dei ricavi né per il successivo, le spese eccedenti diventano definitivamente indeducibili.
Lavoratori autonomi e professionisti
Per i lavoratori autonomi le spese di rappresentanza sono deducibili “nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta” (articolo 54, comma 5, TUIR).
Rientrano in questa categoria di spese gli omaggi alla clientela, le cene offerte ai clienti, comprese le spese per l’acquisto o l’importazione di beni da cedere a titolo gratuito.
IVA spese di rappresentanza
L’IVA sulle spese di rappresentanza è detraibile per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro, invece sopra tale soglia di spesa, l’IVA è indetraibile.
Il regime di detraibilità è uguale sia per le imprese che per i professionisti.