La Legge di bilancio 2020 interviene sulle spese detraibili prevedendo importanti novità sui limiti di reddito e sulle spese tracciabili. In particolare la manovra finanziaria prevede che per i redditi superiori a 120.000 la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito stesso. Ulteriore restrizione è legata all’obbligo di pagamento tracciabile ossia tramite bonifici bancari o carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, ai fini delle detrazioni fiscali tutte le spese che danno luogo allo sconto del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, oltre ad essere legate al proprio monte reddituale conseguito nell’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Le limitazioni di reddito e di pagamento tracciabile non trovano applicazione per le spese sanitarie. Ecco cosa prevede la Manovra 2020, in attesa della circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle entrate che porterà specifici chiarimenti.
Spese detraibili 2020
La Legge di bilancio 2020 limita la detraibilità delle spese indicate all’art.15 del TUIR.
Il riferimento è alla detrazione del 19% riconosciuta per spese quali ad esempio:
- gli interessi passivi e relativi oneri accessori sui prestiti o mutui agrari;
- gli interessi passivi, e relativi oneri accessori sui mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11€;
- le spese veterinarie, fino all’importo di € 500, limitatamente alla parte che eccede lire 129,11;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo
- le spese funebri;
- le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
- ecc.
Con l’intervento della Legge di bilancio, ai fini della detrazione, salvo specifiche eccezioni che vedremo a breve, tutte le spese art.15 che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, oltre ad essere legate al proprio monte reddituale conseguito nell’anno, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Spese detraibili e limiti di reddito
La legge di bilancio 2020 interviene sulla detraibilità delle spese sopra individuate riducendo il grado di detraibilità in funzione del reddito complessivo conseguito dal contribuente; in particolare la detrazione del 19%:
- spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non supera 120.000 €;
- spetta in misura minore, in funzione del rapporto tra 240.000 € diminuito dal reddito conseguito dal contribuente e, 120.000€, qualora il reddito conseguito sia superiore a 120.000€.
Fino a 120.000€ | Detrazione del 19% piena |
Oltre 120.000 fino a 240.000 | (240.000-reddito conseguito)/120.000 |
Oltre 240.000 | 0 |
Dunque, per i redditi superiori a 120.000 € la detrazione diminuirà all’aumentare del reddito conseguito dal contribuente in quello specifico anno di sostenimento della spesa.
Spese detraibili e determinazione del reddito rilevante
La Legge di bilancio oltre a fissare le suddette previsioni restrittive, indica le modalità di determinazione del reddito ai fini di verifica della soglia di 120.000€; il reddito complessivo viene determinato al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Viene così previsto un beneficio specifico per i proprietari di un’abitazione e delle relative pertinenze.
Ad ogni modo, la detrazione del 19% spetterà per intero, al di là del monte reddituale conseguito, oltre che per le spese sanitarie, per oneri quali: interessi passivi e relativi oneri accessori nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione , pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; interessi passivi su mutui contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Spese detraibili 2020 e pagamenti tracciabili
La Legge di bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19 per cento, prevista per gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19 per cento nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Rientrano tra gli strumenti di pagamento tracciabili: i bonifici bancari o postali ovvero carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
A differenza di quanto detto in riferimento ai limiti reddituali che trovano applicazione in rapporto agli oneri di cui all’art.15 del TUIR con le eccezioni sopra esposte, l’obbligo di pagamento tracciabile si estende anche agli oneri detraibili e riconducibili ad altre disposizioni normative.
Sarà l’Agenzia delle entrate con apposita circolare esplicativa a chiarire l’effettivo ambito oggettivo di applicazione delle previsioni restrittive analizzate.
Testo definitivo della Legge di Bilancio in Gazzetta Ufficial2
Alleghiamo infine il testo definitivo della Legge di Bilancio 2020 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
LEGGE 27 dicembre 2019 , numero 160 (1,9 MiB, 22.330 hits)