Nella prossima dichiarazione dei redditi modello 730/2021 relativa al periodo d’imposta 2020 dovremo fare i conti con la regola secondo la quale le spese detraibili, ovvero scaricabili dalle tasse, contano solo se sono stati usati strumenti di pagamento tracciabili. Infatti, il pagamento in contanti ci preclude la possibilità di inserire quella spesa nel prossimo 730 o nel modello Redditi. Nel pratico, possiamo anche in inserirla ma poi ci troveremo a fare i conti con il Fisco perché non saremo in grado di dimostrare di aver pagato con carta di credito, assegni, bancomat ecc.
Sempre dalla prossima dichiarazione dei redditi, le detrazioni fiscali spettanti diminuiranno all’aumentare del reddito che abbiamo conseguito. Così che se nel 2020 abbiamo pagato una spesa con strumenti tracciabili ma abbiamo conseguito un reddito superiore a 120.000 euro, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca ma non di quello derivante dall’abitazione principale.
Ecco i dettagli.
Spese detraibili 730/2021: obbligo di pagamento tracciabile
A partire dalla spese sostenute nel 2020, ex art.15 del DPR 917/86, TUIR (spese universitarie, funebri, di istruzione) TUIR e altre disposizioni normative, la detrazione del 19% è ammessa solo se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili. Sono considerati tali carta di credito, bancomat, assegni bancari e postali ecc.
Ai fini del loro inserimento nella dichiarazione dei redditi, il pagamento tracciato deve essere documentato con:
- ricevuta bancomat,
- estratto conto,
- copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
L’obbligo di pagamento tracciabile è stato introdotto dalla Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020.
Le istruzioni di compilazione del 730/2021, specificano che in mancanza della citata documentazione, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante:
- l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale,
- da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
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Obbligo di pagamento tracciabile: spese escluse
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Anche i medicinali veterinari possono essere pagati in contanti, senza che ciò comprometta il diritto a detrarre la spesa.
In merito alle strutture accreditate, si può pagare in contanti, senza perdere la detrazione. Indipendentemente se la prestazione è resa effettivamente in convenzione o sia privatistica.
Si veda a tal proposito la risposta, Agenzia delle entrate, n° 158/2021.
Come evitare le sanzioni del Fisco
Può accadere che la spesa sia pagata da un conto cointestato tra marito e moglie e che il documento di spesa sia riferito ad uno di essi. E’ lecito chiedersi se in tale caso è rispettato l’obbligo disposto dalla Legge di bilancio 2020.
Nella risposta n° 431 del 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, può effettuare con tale carta le spese detraibili riferite al coniuge, senza che vada perso il diritto alla detrazione.
Attenzione però, non va messo in discussione il principio secondo il quale la detrazione spetta a colui che paga effettivamente la spesa. L’onere deve essere sostenuto dal contribuente a cui è intestato il documento di spesa.
Nel caso specifico, la carta di credito è intestata al coniuge che paga la spesa per conto dell’atro coniuge cointestatario del conto. La cointestazione del conto permette di rispettare la prescrizione secondo la spesa deve essere sostenuta dal soggetto intestatario il documento di spesa.
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Se il conto non fosse cointestato?
Noi di lavoro e diritti riteniamo che potrebbe essere sufficiente un’attestazione con la quale si dichiara che la spesa è stata sostenute dal coniuge non intestatario del conto. Rimborsando all’altro coniuge la spesa pagata tramite carta.
Su tale passaggio sarebbe necessario un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Detrazioni fiscali 730/2021: limiti per i redditi più alti
Oltre all’obbligo di pagamento tracciabile, la Legge di bilancio 2020 ha introdotto un meccanismo secondo il quale la detrazione degli oneri di cui all’art. 15 del TUIR ossia il beneficio fiscale ad essa collegato decresce al crescere del reddito del contribuente.
Nello specifico, dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate nel quadro E del 730 o nel quadro RP del modello Redditi, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca ma non di quello relativo all’abitazione principale.
Tale disposizione restrittiva non riguarda le spese sanitarie, e gli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.
Dunque, possiamo affermare che per le spese sanitarie quale l’acquisto di medicinali non si applica né l’obbligo di pagamento tracciabile né la regola di riduzione della detrazione al crescere del reddito. Sugli interessi sembra scontata la stessa affermazione considerato il pagamento della rata del mutuo è collegata al conto corrente. In tal modo è rispettato l’obbligo di pagamento tracciabile. E’ sufficiente l’estratto conto.
Le regole finora analizzate avranno i loro effetti nei prossimi dichiarativi, 730/2021 e modello Redditi 2021, afferenti il periodo d’imposta 2020.