Sospensione dei versamenti delle ritenute: niente stop per le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali. Il “Decreto Cura Italia” (L. n. 18/2020) non consente di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto legge.
È quanto si legge nella Risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, che fornisce alcuni chiarimenti in materia di sospensione dei versamenti delle ritenute, ai sensi dell’art. 61, co. 1, del D.L. n. 18/2020. In particolare è stato chiesto se la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte si riferisca anche al versamento delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.
Sospensione versamenti ritenute: la disciplina
L’art. 61, co. 1, del D.L. n. 18 del 2020, prevede che per i soggetti di cui al co. 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini:
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
In altre parole, la predetta norma ha:
- soppresso il riferimento all’art. 29 del Dpr. n. 600/1973, stabilendo, pertanto, che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
- esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori individuati dal successivo comma 2.
Sospensione adempimenti imprese, autonomi e professionisti
Il co. 2 del suddetto articolo ha stabilito che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 ha previsto la sospensione dei «versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- all’imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Sospensione dei versamenti delle ritenute: escluse le addizionali regionali e comunali
Dunque, il predetto articolo, richiama espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”.
La norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto legge.
In ogni caso, in applicazione di quanto disposto dall’art. 10, della L. n. 212/2000, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto – solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti – di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.