Il decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti per il mese di novembre in favore di talune aziende: si parla dei versamenti dell’Iva, delle ritenute Irpef sui dipendenti e delle relative addizionali regionali e comunali. La sospensione opera pertanto per i versamenti mensili da effettuare a novembre, indipendentemente dal verificarsi o meno di un calo di fatturato.
I versamenti sospesi per effetto del protrarsi dell’emergenza covid-19, potranno essere effettuati, in un’unica soluzione oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, entro il 16 marzo 2021. Dunque, nel termine citato, potrà essere effettuato il pagamento per intero o per la prima delle 4 rate. Attenzione però, la sospensione non è generalizzata, ma opera solo al ricorrere di dettagliate condizioni.
Ecco chi rientra nella sospensione dei versamenti e tutti i relativi dettagli.
Sospensione versamenti novembre 2020
A prevedere una sospensione dei versamenti tributari è l’art.7 del Decreto-legge 149/2020, cosiddetto decreto Ristori-bis.
In particolare la norma prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato,
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e
- all’IVA.
In linea di massima, dopo entriamo nello specifico, beneficiano della sospensione coloro che esercitano una delle attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dallo stesso Ristori-bis.
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Rientrano nella sospensione, i versamenti con scadenza a novembre, afferenti: (fonte dossier ufficiale Camera/senato):
- i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600 del 1973(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta.
- i versamenti relativi all’IVA (mensile o trimestrale).
Abbiamo appena individuato l’ambito oggettivo di applicazione della sospensione dei versamenti di novembre.
Detto ciò, è importante capire chi sono i soggetti che possono beneficiare della sospensione.
Sospensione dei versamenti di novembre 2020: soggetti beneficiari
Possono beneficare della sospensione in esame i seguenti soggetti:
- che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (dunque indipendentemente se zone rosse, arancio o giallo);
- quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto ristori-bis(aree arancioni e rosse);
- che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. Ristori-bis (ad esempio grandi magazzini, attività commerciali al dettaglio, cura delle persona ecc);
- esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in “zone rosse”.
Dunque la proroga è ben differenziata. Ad esempio per le attività sospese di cui all’art.1 del DPCM 3 novembre 2020, la sospensione opera indipendentemente se l’attività è svolta in zona rossa, arancio o gialla. Per coloro che svolgono attività di ristorazione opera solo per le zone arancioni e rosse. Infine per le attività alberghiere, tour operatore e agenzia di viaggio, solo se operative nelle zone rosse.
Non viene richiesto alcun calo di fatturato o dei corrispettivi.
Differenziazione tra zone rosse, rancio e gialle
Come riportato sul sito del Governo, Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. Più incisive o meno incisive.
L’inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avviene con ordinanza del Ministro della Salute.
L’assegnazione di queste categorie di rischio è soggetta a cambiamenti a seconda dell’evoluzione della curva epidemica nei vari territori (coefficiente di rischio).
Ad esempio, una regione che si trova in zona gialla può passare in zona rossa o viceversa.
Ad oggi, in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre, 10 novembre e del 13 novembre sono ricomprese:
- nell’Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
- nell’Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.
Rientrano invece nell’aree Rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta.
Le ordinanze sono valide per almeno 15 giorni. Salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.
Detto ciò, per verificare se si rientra o meno nella proroga dei versamenti è necessario tenere ben a mente la differenziazione tra le varie zone.
Ripresa dei versamenti: quando?
I versamenti sospesi devono essere effettuati entro precisi termini.
Difatti, i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021. Cosa importante è che non si applicano nè sanzioni nè interessi.
Dunque è un proroga senza costi per il beneficiario.
Inoltre, è possibile rateizzare gli importi dovuti.
In tale caso, è possibile fare 4 rate. La prima delle 4 va versata entro il 16 marzo 2021 e poi le restanti al:
- 16 aprile;
- 16 maggio;
- l’ultima al 16 giugno.
Il decreto specifica che non sono rimborsabili le eventuali somme già versate in riferimento ai tributi oggetto di sospensione.
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