L’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi in favore dei territori alluvionati prevista nel DL 61/2023 e sul ravvedimento speciale, ex Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.
Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti, i chiarimenti hanno riguardato la possibilità di effettuare i versamenti nei termini ordinari, senza rispettare le date della sospensione nonché l’applicabilità della stessa ai pagamenti legati alle comunicazioni da controllo automatico delle dichiarazioni, c.d. avvisi bonari. In merito al ravvedimento speciale, l’Agenzia delle entrate ha fornito delucidazioni sulla possibilità di sfruttare la proroga prevista dal DL 34/2023, c.d. decreto Bollette per il pagamento delle prime tre rate, anche per chi ha già pagato la prima rata senza sfruttare la proroga. A tal proposito è stata meglio chiarita la decorrenza degli interessi per i pagamenti a rate.
Sospensione versamenti zone alluvionate: cosa sapere
La sospensione dei versamenti per i territori alluvionati dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana è stata prevista con ’art. 1 del D.L. n. 61/2023.
La sospensione:
- riguarda gli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi;
- in capo a privati, imprese, professionisti, ecc. che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 del Decreto citato.
I versamenti e gli adempimenti sospesi sono quelli in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
I versamenti sospeso dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
La sospensione dei versamenti si applica anche alle cartelle esattoriali, agli avvisi di accertamenti esecutivi, agli avvisi di addebito INPS nonché alle ingiunzioni fiscali e agli altri atti emessi dagli enti impositori (riferimento generico).
Sospensione dei versamenti per le zone alluvionate: FAQ dell’Agenzia delle entrate
Proprio in merito alla sospensione dei versamenti, l’Agenzia delle entrate ha meglio chiarito:
- la possibilità di effettuare i versamenti nei termini ordinari, senza rispettare le date della sospensione nonché
- l’applicabilità della sospensione ai pagamenti legati agli avvisi bonari.
Ebbene, in merito al primo quesito, se il contribuente intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Da qui, il contribuente senza partita iva che ha rateizzato saldo e acconto delle imposte avrebbe da pagare tutte le rate entro il 20 novembre (termine pagamento versamenti sospesi); tranne l’ultima, in scadenza il 30 novembre 2023.
Dunque solo per quest’ultima, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni, dal 20 al 30 novembre. Ciò non toglie che il contribuente possa pagare tutto entro il 20, senza pagare interessi, in quanto coperto dalla sospensione in esame.
Nei casi descritti è, comunque, opportuno riportare, nella delega di pagamento, il numero di rata versata.
Con un’ulteriore FAQ, l’Agenzia delle entrate mette nero su bianco che la sospensione dei pagamenti riguarda anche gli avvisi bonari.
Tra gli “altri atti” genericamente richiamati dal comma 7 (vedi pr.precedente) rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati, oltre che dalla sospensione in argomento, anche da quella “estiva” (articolo 7-quater, comma 17, Dl n. 193/2016).
In condirezione di ciò, l’Agenzia riporta il seguente esempio:
Ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui pagare l’intera somma dovuta o la prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre. In relazione alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.
Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.
Cos’è e come funziona il ravvedimento speciale
La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, in deroga all’ordinario ravvedimento operoso ha introdotto il c.d. ravvedimento speciale. In particolare, viene data la possibilità ai contribuenti di sistemare eventuali irregolarità commesse, ad esempio, dichiarazione infedele, omessa fatturazione, effettuando l’adempimento omesso e pagando l’imposta, gli interessi e le sanzioni.
Il contribuente risparmia sulle sanzioni. Infatti, queste dovranno essere versare in misura pari a 1/18 della sanzione base prevista per la violazione commessa.
Possono essere sanate le irregolarità sostanziali riconducibili alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e relative:
- ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate,
- per violazioni diverse da quelle definibili con i commi 153-165 e 166-173, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.
Detto ciò, il DL 34/2023, c.d. decreto Bollette, ha rivisto le scadenze delle prime tre rate nonché il termine entro il quale il contribuente deve rimuovere la violazione oggetto di ravvedimento speciale.
In particolare, il decreto citato ha spostato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento del ravvedimento. Sempre entro il 30 settembre 2023 , non più entro il 31 marzo, dovrà essere rimossa la violazione commessa. Inoltre lo stesso decreto ha spostato la 2° e la 3° rata rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023. Dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.
Proroga anche per chi ha versato la prima rata del ravvedimento speciale
All’Agenzia delle entrate è stato chiesto se la proroga delle rate valesse anche per chi ha pagato la prima rata prima che entrasse in vigore il DL Bollette (31 marzo).
Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate non ci sono ostacoli in tal senso. I termini più ampi si applicano anche ai contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023. In sostanza anche loro possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata. Sulle rate successive alla prima gli interessi decorrono dal 1° ottobre 2023. Non più dal primo aprile.