E’ possibile fare la sospensione delle rate di mutui e prestiti personali? Come fare? Queste sono alcune delle domande più frequenti che vengono poste in questo periodo di crisi economica legata all’emergenza coronavirus.
E’ possibile sospendere per 12 mesi le rate dei mutui ipotecari e dei prestiti personali anche non assistiti da garanzia. A prevederlo è un nuovo accordo stipulato tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni dei consumatori, considerata l’emergenza economica-sanitaria da covid-19. Inoltre Invitalia ha rilasciato il modulo per la richiesta di sospensione dei mutui agevolati per le PMI gestiti dall’Agenzia di proprietà del MEF.
Ecco in chiaro cosa prevede il nuovo accordo ABI-consumatori e come richiedere la sospensione del mutuo o del prestito personale e dei mutui Invitalia.
Sospensione rate mutui e prestiti: l’accordo ABI-consumatori
L’ABI con apposito comunicato stampa adottato in data 22 aprile ha reso noto la definizione di un accordo con le associazioni dei consumatori quali ad esempio Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo ecc.
Accordo che mira a sostenere le famiglie di lavoratori dipendenti, imprenditori e professionisti ammettendo la possibilità di richiedere la sospensione di mutui ipotecari (quando a garanzia c’è un immobile) e prestiti personali per 12 mesi.
La sospensione riguarda anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.
L’elenco delle banche aderenti all’accordo sarà pubblicato sul sito internet dell’ABI insieme al modulo di domanda per richiedere la sospensione.
Cosa prevede l’accordo sulla sospensione delle rate del mutuo
Grazie all’accordo in esame sarà possibile sospendere il pagamento di:
- mutui ipotecari su immobili non di lusso,
- prestiti rateali senza garanzie reali,
erogati prima del 31 gennaio 2020.
L’accensione del mutuo per il quale si richiede la sospensione dei pagamenti delle rate deve essere collegato ad acquisto di immobile non adibito ad abitazione principale, ristrutturazione o semplicemente liquidità (che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini).
La sospensione dei mutui relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale è ammessa quindi solo laddove non vi siano le condizione per accedere al cd Fondo Gasparrini. Fondo il cui intervento è stato notevolmente rafforzato con il Dl 18/2020 (decreto Cura Italia) e del Dl 23/2020 (decreto liquidità).
Quando può essere richiesta la sospensione del mutuo prima casa
La sospensione del mutuo prima casa e dei prestiti personali può essere richiesta laddove il contribuente ha perso il lavoro oppure ha subito per almeno 30 gg:
- la sospensione dal lavoro o
- la riduzione dell’orario lavorativo.
Ulteriori previsioni di ammissione sono rappresentate dalla morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza. Per lavoratori autonomi e professionisti è motivo di ammissione la riduzione di un terzo del fatturato dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.
Modulo richiesta sospensione mutuo 1° casa
Ecco di seguito il modulo per la domanda di sospensione delle rate del mutuo prima casa – aggiornato al dl 23 dell’8 aprile 2020.
MODULO SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA – aggiornato al DL 23 dell’8 Aprile 2020 (566,4 KiB, 4.688 hits)
Il Fondo Gasparrini supera l’accordo ABI
Laddove vi siano le condizioni per accedere al Fondo Gasparrini non troverà operatività l’accordo ABI-consumatori. Il fondo, considerate le modifiche apportate dal decreto Cura Italia e dal decreto liquidità, consente di richiedere la sospensione del mutuo prima casa, per lavoratori dipendenti, professionisti nonché artigiani e commercianti. Il mutuo deve essere stato contratto per un importo non superiore a 250.000 €. La sospensione opera per 18 mesi e gli interessi che maturano in tale arco temporale sono per il 50% a carico del fondo.
La sospensione può essere richiesta, oltre che nei casi ordinari già in essere prima dell’emergenza covid-19:
- dai lavoratori dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- dai lavoratori autonomi e liberi professionisti nonché artigiani e commercianti, (solo per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) se hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019.
Cali di fatturato che devono essere legati alla chiusura o limitazione allo svolgimento della propri attività considerata l’emergenza da covid-19.
L’accesso al fondo, in via temporanea, ossia per 9 mesi, è concesso anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.
Invitalia: stop a rate dei mutui per le PMI
Oltre all’accordo ABI-Consumatori, è da segnalare il comunicato stampa di Invitalia datato 22 aprile; comunicato con il quale è stata ufficializzata la sospensione dei mutui agevolati per le Micro, Piccole e Medie Imprese gestiti da Invitalia.
Ai fini della sospensione è necessario che l’agevolazione non sia già stata oggetto di di revoca o di risoluzione del finanziamento. La sospensione riguarda, in virtù delle previsioni del decreto cura Italia, le rate dei finanziamenti in scadenza fino al 30 settembre 2020.
Le richieste di sospensione devano essere inviate all’indirizzo PEC moratoriacovid19@postacert.invitalia.it unitamente ad un’autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità dovuta all’emergenza da COVID-19”.
Per coloro che invece sono stati già destinatari di di provvedimenti di revoca o di risoluzione del finanziamento viene disposta la sospensione delle conseguenti azioni di recupero fino al 30 settembre 2020.
Modulo richiesta sospensione mutui Invitalia
Ecco di seguito il modulo per la richiesta di sospensione dei mutui Invitalia.
Modulo sospensione mutui Invitalia (32,0 KiB, 3.147 hits)