Dal 1° al 31 agosto il processo tributario va in vacanza. Infatti in questo periodo saranno sospesi i principali termini legati alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. I termini in corso prima dell’uno agosto riprenderanno a decorrere con effetti dal 1° settembre, mentre laddove il decorso iniziale cade nel periodo di pausa estiva, il conteggio dei termini a disposizione delle parti del processo, inizia direttamente dal 1° settembre.
Ad esempio, sono sospesi i termini legati: alla presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato), per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla notifica del ricorso o appello); per la costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso); ecc.
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Sospensione feriale dei termini 2023: il processo tributario
A prevedere la sospensione dei termini processuali è l’art.1 della Legge n° 742/1969.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e differito alla fine di detto periodo.
La sospensione opera anche rispetto alle scadenze del contenzioso tributario.
In base alle disposizioni citate:
- il decorso dei termini del processo anche tributario i è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
- ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Così ad esempio, ipotizzando la notifica di un atto di accertamento in data 8 luglio, il termine di 60 giorni scadrà il 7 ottobre. Dunque abbiamo conteggiato: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, 37 giorni dal 1° settembre al 7 ottobre. Intervallati dal periodo di pausa estiva.
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Quali sono i termini sospesi
Per quanto riguarda l’individuazione dei termini sospesi, il periodo di pausa estiva si applica ai seguenti termini:
- presentazione del ricorso, 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato;
- costituzione in giudizio del ricorrente, 30 giorni dalla notifica del ricorso o appello;
- costituzione in giudizio della parte resistente, 60 giorni dalla notifica del ricorso;
- appello, 60 giorni dalla notifica della sentenza;
- appello– 6 mesi dal deposito della sentenza (termine lungo in caso di mancata notificazione);
- ecc.
Sono sospesi anche i termini a ritroso per il deposito documenti, memorie illustrative e brevi repliche.
La sospensione si applica anche alla procedura di reclamo/mediazione ossia al termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso entro il quale deve concludersi la citata procedura.
Inoltre, i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.
Ferie estive anche per gli avvisi bonari e l’invio di documenti al Fisco
Oltre alla sospensione dei termini processuali, il legislatore ha previsto un’ulteriore pausa per i contribuenti.
In particolare, ’art.7-quater del DL 193/2016 prevede che:
I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.”.
Inoltre per gli avvisi bonari 36-bis, 36-ter e 54-bis, non solo sono sospesi i termini per l’invio dell’eventuale documentazione richiesta dal Fisco, ma anche i 30 giorni dal ricevimento dell’avviso entro cui è necessario effettuare il pagamento.
Inoltre, come ogni anno, vanno in vacanza anche gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, con scadenza nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto. I versamenti potranno essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006).