Sospensione cartelle esattoriali: la sospensione dell’attività di riscossione al 30 giugno ad opera del decreto Sostegni-bis, impatta anche sulle procedure esecutive quali i pignoramenti anche presso terzi. Sono sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Ecco in chiaro a quali condizioni opera la sospensione dei pignoramenti e chi sono i soggetti interessati.
Sospensione cartelle esattoriali, novità Sostegni bis: fino al 30 giugno
L’art.9 del D.L. 73/2021 proroga la sospensione dell’attività di riscossione al 30 giugno. Rispetto al precedente termine del 30 aprile fissato dal primi decreto Sostegni. I decreti citati sono intervenuti sull’art.68 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, che per prima ha sospeso l’attività di riscossione. Ciò, in considerazione dell’emergenza economico-sanitaria da Covid-19.
Fino al 30 giugno, l’Agente della riscossione, deve sospendere le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sospensione anche per i pagamenti
Fino al 30 giugno sono sospesi anche i pagamenti legati a cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps ecc. Si deve trattare di carichi affidati all’Agente della riscossione per il loro recupero. Sono sospesi anche i pagamenti per quali il debitore aveva ottenuto una rateazione.
I pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 luglio.
Gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo in cui non ha operato la sospensione, cioè dal 1° maggio (la sospensione del precedente decreto Sostegni copriva fino al 30 aprile) fino all’entrata in vigore del “Sostegni bis”(26 maggio), restano validi. Di conseguenza:
- sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti;
- per gli eventuali versamenti eseguiti in quell’intervallo temporale, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione
I pignoramenti presso terzi
La sospensione dell’attività di riscossione al 30 giugno ad opera del decreto Sostegni-bis impatta anche sulle procedure cauteri (fermo amministrativo, ipoteca) ed esecutive quali i pignoramenti. Compresi i pignoramenti presso terzi. Dunque sono sospesi anche i pignoramenti presso terzi, ex art.72 del DPR 602/1973.
Il decreto Sostegni-bis a tal fine è intervenuto sull’art.152 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.
Il pignoramento presso terzi può riguardare, il conto corrente, lo stipendio, la pensione oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Il pignoramento può essere effettuato entro i limiti previsti dall’art. 72-ter del DPR 602/1973.
Così l’articolo da ultimo citato:
le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
Nei fatti, con la procedura di pignoramento presso terzi si impone al terzo debitore di versare direttamente all’Agente della riscossione il credito vantato da colui che non ha pagato la cartella esattoriale o altro atto di riscossione.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
I limiti al pignoramento presso terzi
Se il pignoramento riguarda stipendi, salari o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Per tali somme, stipendi, salari ecc. l’Agente della riscossione ha piena autonomia di iniziativa, anche rispetto al procedimento giudiziale. Infatti, il pignoramento di cui all’art.72, si configura quale procedura amministrativa.
Infatti, l’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione. Non è soggetto all’annotazione (art. 44, c. 1, d. lgs 112/1999).
Al contrario, il pignoramento della pensione passa necessariamente da una procedura giudiziale.
Attenzione, il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ad esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre nella disponibile del debitore.
L’Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Sospensione pignoramenti presso terzi
In base a quanto detto finora, la sospensione dell’attività di riscossione al 30 giugno ad opera del decreto Sostegni-bis impatta anche sulle procedure esecutive quali i pignoramenti presso terzi.
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
In base a quanto riportato sul sito dell’Agente della riscossione, ex Equitalia, fino al 30 giugno, le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità. Il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. Dunque riprenderà per il terzo pignorato:
- la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e
- di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito del debitore originario.
Fino al 30 giungo sono sospesi anche i pignoramenti immobiliari.