Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Con la Circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni che prevedono la restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti.
Sul punto, al fine di deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto la cd. modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’art. 10, lett. d-bis) del TUIR (Dpr. n. 917/1986).
In pratica, la restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.
Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: somme restituite al lordo
La circolare richiama, in primis, l’art. 10, co. 1, lett. d-bis) del TUIR, in forza del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti. Il presupposto è che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.
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La disciplina riguarda non solo i redditi di lavoro dipendente, ma tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche:
- i compensi di lavoro autonomo professionale;
- altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore;
- i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro).
In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione:
- sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto;
- sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.
Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto che:
- “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Restituzione al netto della ritenuta subìta al momento della percezione
Il co. 2-bis, introdotto nell’art. 10 del TUIR, disciplina una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.
Ebbene, sono previste due distinte modalità di restituzione delle somme, in quanto:
- il “Decreto Rilancio” ha mantenuto la lettera d-bis) che è tutt’ora vigente e disciplina la restituzione “anche” di somme assoggettate a ritenuta;
- nel primo comma dell’art. 150 si dispone che le somme restituite al netto delle ritenute subìte “non costituiscono oneri deducibili”.
Calcolo dell’importo netto delle somme da restituire
Per il calcolo dell’importo netto da restituire, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.
Le somme da restituire vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.
Il credito d’imposta, meccanismo e utilizzo
L’articolo 150, disciplinando le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute IRPEF versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, gli riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al “netto” delle ritenute. Il bonus, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.
Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito. Pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.