Smart Working, trattamento fiscale delle retribuzioni estere: ai fini della individuazione della residenza fiscale di un individuo in smart working, occorre far riferimento ai criteri indicati nell’art. 2 del Tuir. Tale normativa prescinde dalla circostanza che una eventuale permanenza della persona fisica in Italia sia dettata da motivi legati alla pandemia. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 458 del 7 luglio 2021.
In particolare, nei rapporti con la Cina, assume rilievo l’art. 4 del Trattato con la Cina che stabilisce le regole di spareggio per dirimere eventuali conflitti di residenza tra gli Stati contraenti. In tal caso, prevale:
- il criterio dell’abitazione permanente cui seguono il centro degli interessi vitali;
- il soggiorno abituale;
- la nazionalità.
Smart Working estero: come funziona il trattamento fiscale
I dipendenti che abbiano trascorso in Italia, durante l’anno bisestile 2020, meno di 184 giorni, il compenso relativo ai giorni di lavoro svolti in Italia sono da considerare come reddito prodotto nel territorio dello Stato da soggetti non residenti e, in quanto tale, da assoggettare ad imposizione in Italia.
Innanzitutto, è bene specificare che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro dipendente prestato, da soggetti non residenti, nel territorio dello Stato.
Tale disposizione, però, non trova applicazione qualora il nostro Paese abbia stipulato, con lo Stato di residenza del lavoratore, una convenzione per evitare le doppie imposizioni.
Al riguardo, è previsto che le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente per “l’attività dipendente” svolta nell’altro Stato contraente, sono imponibili in entrambi gli Stati.
Dunque, il reddito di lavoro dipendente percepito – ad esempio – da un lavoratore dipendente residente in Cina, per l’attività di lavoro svolta in Italia, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese.
Lavoro agile e trattamento fiscale: i requisiti
In merito al trattamento fiscale dei lavoratori in modalità agile, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:
le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve per un’attività dipendente svolta in altro Stato sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno solare in considerazione;
- le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato».
Poiché nel caso di specie la remunerazione è erogata da un datore di lavoro residente in Italia, le remunerazioni risultano imponibili in entrambi gli Stati.
Smart Working, trattamento fiscale delle retribuzioni estere: status residenza fiscale
È stato chiesto, inoltre, all’Agenzia delle Entrate se la permanenza in Italia per più di 184 giorni durante il 2020, comportato una modifica nel loro status di residenza fiscale.
Ebbene, ai fini della individuazione della residenza fiscale di un individuo, occorre far riferimento ai criteri indicati nel citato articolo 2 del Tuir. Infatti:
“si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Ciò posto, si osserva come una persona fisica iscritta all’AIRE e rientrata in Italia unicamente a seguito dell’emergenza Covid potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia. Questo perché risulterebbe avere il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d’imposta. Qualora si verificasse un conflitto di residenza con lo Stato estero, questo dovrebbe essere risolto facendo ricorso ai citati criteri convenzionali.