Il rimborso spese erogati dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività in smart working, come ad esempio la connessione a internet, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente? Se sì ci sono dei rimborsi spese esclusi dal calcolo IRPEF?
L’unico modo di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente è di adottare un criterio analitico. In questo modo è possibile determinare per ciascuna tipologia di spesa (quali ad esempio l’energia elettrica, la connessione internet, ecc.), la quota di costi risparmiati dalla società che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente. Ciò consente di poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 328 dell’11 maggio 2021.
Redditi da lavoro dipendente: la disciplina IRPEF
L’art. 51, co. 1, del Dpr. n. 917/1986 stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente:
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Tale norma, in particolare, sancisce il cd. “principio di onnicomprensività” del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante. In partica, sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili. Pertanto, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ne discende, in linea generale, che tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente.
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Rimborsi spese dipendente in smart working: quali sono esclusi dal calcolo IRPEF
Possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente. Stiamo parlando, ad esempio, quelle relative all’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, ecc.
Inoltre, non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che:
- non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);
- non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Rimborso spese connessione a internet
Come anticipato, nel caso in questione il datore di lavoro ha l’intenzione di rimborsare ai propri dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart working, nella misura forfetaria pari al 30%, i costi:
- della connessione a internet e per l’utilizzo della corrente elettrica;
- dell’aria condizionata;
- del riscaldamento.
Al riguardo, si rileva che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo in una ipotesi. Si tratta del caso in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somme rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in “smart working” sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possano essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione prospettata dall’istante; cioè di non far concorrere le somme determinate in maniera forfettaria dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Al fine di non far concorrere il rimborso spese alla determinazione del reddito di lavoro dipendente occorrerebbe adottare un criterio analitico. In questo modo è possibile determinare per ciascuna tipologia di spesa come ad esempio
- l’energia elettrica,
- la connessione internet,
- il riscaldamento,
- ecc.
la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente.
Questo consente di considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti; riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.