Se un lavoratore in smart working residente fiscalmente all’estero è stato costretto a prolungare il periodo di soggiorno in Italia a causa del Covid-19, qual è il Paese in cui il reddito assume rilevanza fiscale? La risposta è dipende. Infatti, laddove il dipendente straniero soggiorni nel nostro Paese per meno di 183 giorni, allora in tali casi può tassare le somme relative al lavoro agile svolto in Italia esclusivamente nel Paese estero. In caso contrario, ossia laddove il dipendente stranieri in smart working in Italia, abbia trascorso nel nostro Paese per più di 183 giorni, allora vige il reddito è imponibile in entrambi gli Stati.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 626 del 27 settembre 2021.
Imposizione fiscale: assoggettamento dei redditi
Ai fini dell’assoggettamento ad imposizione in Italia dei redditi in esame, l’art. 3, co. 1, del TUIR prevede che:
“l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Inoltre, l’art. 23, co. 1, lett. c), del TUIR stabilisce che si considerano prodotti in Italia “i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato”.
Tuttavia, tale disposizione non trova applicazione qualora il nostro Paese abbia stipulato, con lo Stato di residenza del lavoratore, una convenzione per evitare le doppie imposizioni che riconosca a quest’ultimo Stato la potestà impositiva esclusiva sul reddito di lavoro dipendente prestato in Italia.
Italia-Lussemburgo: convenzione contro le doppie imposizioni
Con riferimento al caso in esame, occorre far riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e il Granducato di Lussemburgo. In particolare, l’articolo 15 della citata Convenzione prevede, al paragrafo 1, che:
“i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
In altre parole è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario. Ciò avviene a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell’altro Stato contraente: ipotesi in cui i predetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Tassazione esclusiva nello Stato di residenza: quando avviene
Il menzionato articolo della Convenzione prevede, inoltre, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza anche per i redditi erogati in corrispettivo di un’attività di lavoro subordinato svolta nell’altro Stato sempreché ricorrano congiuntamente le seguenti tre condizioni:
- il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;
- le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato;
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Smart working dipendente straniero in Italia: cosa s’intende per luogo di prestazione
Ai fini della corretta imposizione fiscale, assume un ruolo dirimente precisare che cosa si intenda per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa.
Al riguardo, un utile riferimento interpretativo è fornito dal commentario all’articolo 15, paragrafo 1, del modello OCSE di convenzione per eliminare le doppie imposizioni. Secondo tale articolo per individuare lo Stato contraente in cui si considera effettivamente svolta la prestazione lavorativa bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Si aggiunge che il reddito percepito dal lavoratore dipendente non può essere assoggettato a imposizione nell’altro Stato contraente, anche se i risultati della prestazione lavorativa sono utilizzati in detto Stato.
Quindi, il reddito percepito dall’istante e residente in Lussemburgo per l’attività di lavoro dipendente svolta in Italia nel 2020, rilevi fiscalmente anche nel nostro Paese.
La conseguente doppia imposizione sarà risolta attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.