L’Agenzia delle entrate con la recente risposta n° 137/2020 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla cessione della detrazione Irpef “super bonus condomini”. Bonus frutto della combinazione tra le detrazioni eco bonus e sisma bonus.
In particolare è stato chiarito che la cessione della detrazione sotto forma di credito d’imposta può avvenire anche a favore della propria impresa ossia l’impresa del proprietario dell’edificio sul quale sono fatti i lavori.
Vediamo quali sono nello specifico i chiarimenti forniti e quali possono essere i soggetti potenzialmente interessati dall’intervento dell’Agenzia delle entrate.
Super bonus condomini: eco bonus + sisma bonus
Per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati:
- si all’ottenimento di risparmi energetici;
- sia alla riduzione del rischi o sismico,
è possibile detrarre dalle tasse fino all’85% delle spese sostenute.
In particolare: per gli interventi che comportano il miglioramento di una classe di rischio sismico spetta una detrazione dell’80 %; per quelli che permettono di avere il miglioramento di due classi, la detrazione è dell’85%.
La predetta detrazione e’ ripartita in dieci quote annuali ed è applicata su un totale spese non superiore a euro 136.000 €. Importo moltiplicato per il numero delle unita’ immobiliari di ciascun edificio condominiale. Gli edifici devono essere situati in zone ad alto rischio sismico, zone 1,2 e 3.
I lavori condominiali: interpretazione estensiva
I lavori rientranti nel super bonus devono essere effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
A tal proposito, anche in caso di edificio riconducibili ad un unico proprietario in cui siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è possibile richiedere il super bonus. Difatti, un unico proprietario di un edificio, con più unità immobiliari autonome, può richiedere il super bonus condomini.
Tuttavia, il bonus non spetta in caso di un edifico formato da un solo appartamento e dalla relative pertinenze quale può essere, ad esempio, un magazzino.
Cessione del credito d’imposta
La detrazione in esame può essere ceduta a:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati ossia oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti);
La cessione può essere effettuata anche in favore di banche e altri intermediari finanziari. Tale ultima possibilità è ammessa solo per i soggetti no tax-area.
Rientrano nella no tax-area:
- i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiori a 7.500 euro, , redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 8.000 €.
Soggetti che non hanno Irpef da pagare e dunque non potrebbero beneficiare in alcun modo delle detrazioni.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
Con la risposta n° 137/2020, l’agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle seguenti situazioni:
- effettuazione dei lavori di ristrutturazione edilizia con aumento della volumetria dell’edificio;
- l’eventuale cessione della detrazione “super bonus condomini” in favore dell’impresa del proprietario dell’edificio oggetto dei lavori detraibili;
- cumulo della detrazione “super bonus condomini” con le altre detrazioni previste per lavori di ristrutturazione.
L’aumento della volumetria preesistente
Se l’intervento detraibile avviene senza demolizione dell’edifico esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. Tale limitazione non opera laddove l’ampliamento dipenda dalla necessità di adeguarsi alla normativa antisismica (circolare n°13/2019).
Difatti, anche in caso di cambio di destinazione d’uso, il magazzino che passa ad abitazione, la detrazione è riconosciuta solo se, dall’autorizzazione che ammette i lavori, si evinca chiaramente che l’immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo. Non si deve trattare di nuova costruzione.
Cessione del credito d’imposta in favore della propria impresa
Può capitare che il proprietario dell’immobile oggetto dei lavori detraibili siano al contempo socio o amministratore della società che li ha effettuati.
In tale situazione, è possibile cedere la detrazione alla propria società?
Ebbene, l’Agenzia delle entrate ha aperto a tale possibilità. Difatti, non rileva la circostanza che l’istante sia socio e/o amministratore delegato.
Il credito pari alla detrazione spettante, può essere ceduto anche alla propria società. Quest’ultima lo utilizzerà in compensazione per pagare le imposte in F24.
C’è da dire che, l’Agenzia delle entrate tempo si era invece espressa in senso negativo. Si vedano le risposte n° 247 e 249 del 2019. In tali casi però, la cessione era stata negata in quanto la società non era intervenuta nell’effettuazione dei lavori. Non aveva alcun collegamento con la detrazione.
Cumulo delle detrazioni
Come già ribadito in altre occasioni, l’Agenzia delle entrate evidenzia che per le stesse spese non si può usufruire di più detrazioni. Dunque non possono essere cumulate tra loro.
Ciò comporta che, se il contribuente effettua lavori che rientrano sia nell’eco bonus sia nel sisma bonus, deve decidere se:
- usufruire delle singole detrazioni (alcune spese con l’eco bonus altre con il sisma bonus);
- optare per il super bonus condomini ( unica detrazione per tutte le spese).
Naturalmente devono essere rispettati tutti i requisiti d’accesso alle detrazioni.
Ad esempio, l’immobile deve avere già dotati di impianti di riscaldamento funzionanti.
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