Con un nuovo provvedimento protocollo numero 130859/2023 del 17 aprile, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le modalità di concessione della delega di accesso ai servizi online. L’Agenzia ha quindi semplificato la procedura attraverso la quale un soggetto, impossibilitato magari perchè malato o con scarse competenze informatiche, può autorizzare tramite apposita istanza un’altra persona, anche diversa da un familiare, per l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, quale ad esempio la dichiarazione precompilata o il cassetto fiscale.
In base al nuovo provvedimento che ne modifica uno precedente, l’autorizzazione in favore di una terza persona ossia la presentazione dell’apposita istanza di delega, potrà avvenire tramite una specifica funzionalità web dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento rivede anche la durata della delega.
Vediamo nello specifico quali sono le novità apportate dal provvedimento.
Servizi online Agenzia delle entrate: come concedere la delega in favore di un familiare o di una persone di fiducia
Il contribuente giuridicamente “capace” ma che non è nelle condizioni di poter utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, può delegare a farlo, per proprio conto, una persona di sua fiducia, conferendo una procura (ai sensi dell’articolo 63 del Dpr n. 600/1973).
In base al nuovo provvedimento, l ‘autorizzazione in favore di una terza persona ossia la presentazione dell’istanza di delega (vedi modello, allegato 1 del provvedimento in esame) potrà avvenire tramite una specifica funzionalità web dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate che sostituisce l’invio del modulo attraverso il servizio on line “Consegna documenti e istanze”. Per “area riservata” si intende l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile previa autenticazione digitale tramite SPID, CIE o CNS.
Combinando le nuove indicazioni operative con quelle del precedente provvedimento del n. 173217 del 19 maggio 2022, le modalità per richiedere l’abilitazione sono:
- la nuova funzione web sopra citata (disponibile dal 20 aprile);
- l’invio, presso una ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate Entrate, del modulo di delega allegato alla Pec dalla casella del contribuente o della persona di fiducia appositamente autorizzata (già in essere prima del provvedimento in esame);
- il servizio online di videochiamata disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate (in tal caso il modulo di delega e i documenti sono esibiti a video)
- la presentazione cartacea, presso un ufficio territoriale delle Entrate, del modulo in cartaceo firmato insieme a un documento di identità del contribuente (già in essere prima del provvedimento in esame).
Delega servizi online presso gli sportelli
Se l’interessato non può operare a causa di patologie, il modulo in originale, sottoscritto con firma autografa, è presentato dalla persona di fiducia esclusivamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. Con copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, nonché dall’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal medico di medicina generale.
Ulteriori novità del provvedimento del 17 aprile
Il provvedimento modica anche la durata della delega nonchè fornisce precisazioni in merito alla documentazione da allegare all’istanza.
In particolare, per evitare il rinnovo annuale della delega, il provvedimento dispone che l’abilitazione della persona di fiducia all’utilizzo dei servizi on line scade il 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata.
Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.
Novità sulla documentazione da allegare all’istanza di delega
Sulla documentazione, come si legge nel provvedimento, qualora l’interessato, a causa di patologie, sia impossibilitato a presentare l’istanza presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che per medico di medicina generale (tenuto ad attestare lo stato di impedimento dell’interessato) si intende non solo il medico di famiglia ma anche un suo sostituto.
Peraltro, al fine di tener conto dei casi in cui l’interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, si riconosce la possibilità che un medico della struttura stessa, per legge autorizzato, ne possa attestare lo stato di impedimento.
Dunque, siamo nel caso in cui, considerata l’impossibilità dell’interessato (colui che assegna la delega), la persona di fiducia si reca presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presentando direttamente il modulo di delega allegando: una copia del documento di identità del rappresentato e della stessa persona di fiducia; l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico come sopra individuato.