Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020, il decreto Ristori-bis ha però disposto la cancellazione della 2° rata in scadenza al 16 dicembre per coloro che svolgono le attività riportate nell’allegato II dello stesso decreto. Sempre in materia di IMU, il D.L. 125/2020 ha invece prorogato al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione, da parte dei comuni, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Invece, è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.
Detto ciò, circa le disposizioni citate si erano manifestate fin da subito alcune perplessità operative. Ad esempio si ci chiedeva se la cancellazione della 2° rata Imu per le zone rosse valesse anche per chi, successivamente all’approvazione del DPCM 3 novembre, è migrato in zone a rischio più basso.
Proprio su tali incertezze operative e sul altre, il MEF ha rilasciato alcuni importanti chiarimenti tramite apposite FAQ.
Proroga per la per la pubblicazione delle aliquote IMU
Il D.L. 125/2019, ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine entro il quale comuni devono pubblicare sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF:
- le aliquote e
- i regolamenti concernenti i tributi comunali.
Invece, è prorogata al 31 dicembre la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.
Resta fermo il termine per il versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020. L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata (sulla base delle aliquote tardive) e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
Dopo il suddetto inserimento sul portale del Federalismo fiscale, i regolamenti e le aliquote sono sono pubblicati sul sito www.finanze.gov.it., entro il 31 gennaio 2021.
La pubblicazione su questo sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019].
Si ricorda che di norma tale pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre.
Dunque, come indicato dal MEF:
- tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento,
- se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo.
In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno.
Tuttavia, la data per la pubblicazione del 28 ottobre è stata eccezionalmente spostata al 31 gennaio 2021.
Dunque, le aliquote pubblicate entro tale data sono pienamente valide.
La proroga per la per la pubblicazione delle aliquote IMU: i chiarimenti del MEF
La legge di conversione del D.L. 125/2020 è stata pubblicata solo in data 3 dicembre 2020. Durante il periodo in cui intermediari e contribuenti erano maggiormente impegnati per la predisposizione degli F24 per pagare la 2° rata dell’Imu anche in anticipo. Rispetto alla scadenza del 16 dicembre. Alla data del 3 dicembre vigevano ancora i termini, 31 ottobre 2020 e 16 novembre 2020, fissati dall’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, prima delle modifiche recate dal comma 1- quinquies dell’art1 del d.l. 125, che ha spostato tali date, rispettivamente:
- al 31 dicembre 2020 per l’invio telematico degli atti (regolamenti e aliquote IMU) e
- al 31 gennaio 2021 per la pubblicazione degli stessi nel sito www.finanze.gov.it.
Da qui, è stato richiesto al MEF di considerare ” a chiusura” i pagamenti eseguiti entro il termine del 16 dicembre. Sulla base di quanto prevedevano i commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prima dell’ultima proroga.
Secondo il MEF, tale richiesta non può essere ammessa in quanto lo stesso D.L. 125/2019 che prevede la proroga al 31 gennaio 2021 dispone che
Resta fermo il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Secondo il MEF, tale disposizione, facendo generico riferimento agli atti pubblicati senza l’indicazione di una precisa data per la pubblicazione degli stessi, ha lo scopo di contemperare i diversi interessi in gioco, vale a dire:
- da un lato l’esigenza di assicurare comunque ai comuni il gettito del tributo alla scadenza prefissata del 16 dicembre 2020, dall’altro
- quella di salvaguardare l’attività già svolta dagli intermediari e dai contribuenti, senza inutili e defatiganti oneri ulteriori a carico degli stessi.
Mini-IMU al 28 febbraio 2021
In sostanza tuti i contribuenti dovranno rispettare oltre alla data del 16 dicembre anche quella del 28 febbraio 2021. Il pagamento della 2° rata Imu nelle more della pubblicazione della legge di conversione del D.L. 125/2020, non esonera dalla scadenza del 28 febbraio.
Questa data individua il termine entro il quale versare l’eventuale differenza tra l’IMU versata al 16 dicembre sulle base delle vecchie aliquote e quella che invece potrebbe essere dovuta in base alle aliquote pubblicate entro il 31 gennaio 2021.
La differenza può essere considerata quale Mini-IMU. Da versare senza applicazioni di sanzioni e interessi.
Cancellazione della 2° rata IMU per le zone rosse
L’art 5 del D.L 149/2020, Ristori-bis, ha cancellato la 2° rata dell’IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività sottoposte a chiusura riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 dello stesso decreto.
Il riferimento è alle attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona. Ai fini della cancellazione è necessario che i proprietari degli immobili:
- siano anche gestori delle attività ivi esercitate e
- si trovino nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cd. zone rosse (DPCM 3 novembre 2020).
Inoltre il D.L. 104/2020, decreto Agosto, ha cancellato la 2° rata dell’IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche; lo stessi dicasi per la seconda rata IMU per alcune tipologie di immobili dei settori ricettivi, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di eventi. Cancellazione disposta dall’articolo 9 del decreto legge 137 del 2020 (decreto Ristoro). Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.
Cancellazione seconda Rata Imu: le FAQ del MEF
Propri sulla cancellazione della 2° rata Imu il MEF ha rilasciato alcuni importanti chiarimenti.
L’art. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l’esenzione per le attività indicate nell’allegato 2 ubicate nelle “regioni rosse”. Si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all’entrata in vigore del dl suddetto;
Si ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.
L’articolo 78 del Dl 104/2020, prevede che l’esenzione per cinema, teatri e alberghi sia condizionata alla classificazione dell’immobile nelle categorie catastali D3 e D2. il successivo articolo 9 Dl 137/2020 stabilisce l’esenzione delle categorie Ateco di cui all’allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, senza tuttavia porre alcuna condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il DL 104. Si chiede di sapere se, ai fini dell’esenzione dal saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la classificazione catastale.
Si ritiene che le categorie catastali debbano essere comunque rispettate dal momento che l’art. 9 del D. L. n. 137 del 2020 (DL Ristori) prevede espressamente al comma 1 che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020. Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.
Ai sensi dell’articolo 78 del D.L. 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale. Si chiede pertanto se a tali fini sono esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d’impresa.
La questione deve essere risolta nel senso che, per godere del beneficio fiscale relativo all’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU.
FAQ Versamento e cancellazione della prima e della seconda rata IMU 2020
Di seguito alleghiamo quanto in oggetto.
FAQ seconda rata IMU 2020 (297,7 KiB, 278 hits)