Lo sconto praticato ai propri dipendenti, in modo che il prezzo finale praticato risulti, comunque, superiore sia a quello applicato al resto della clientela in occasione di campagne promozionali sia al costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei prodotti ceduti, non è tassabile se il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 158 del 25 marzo 2022.
La questione verte sull’applicazione di possibili deroghe al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente. Principio in base al quale, tutto ciò che è riconosciuto al lavatore dipendente, in pendenza del rapporto di lavoro fa reddito. Non concorrono al reddito i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore se di importo complessivo non superiore a 258 euro.; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Da qui si delinea la tassazione per i c.d. finge benefit in favore dei lavoratori dipendenti.
Sconti ai dipendenti: quando applicare la tassazione
La risposta n°158 prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, la Società istante opera nel commercio all’ingrosso di generi alimentari. Per supportare economicamente i propri dipendenti, riconosce loro la possibilità di acquistare i prodotti venduti con l’applicazione di uno sconto. Lo sconto è pari al 5 per cento del prezzo di vendita, fruibile tutti i giorni dell’anno entro il limite della retribuzione netta. Per acquisti esclusivamente personali.
Detto ciò:
- lo sconto concesso e non cumulabile con altri sconti applicati alla clientela;
- il prezzo pagato dai dipendenti per i prodotti commercializzati, tenendo conto dello sconto, è comunque sempre superiore al costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei prodotti;
- gli sconti applicati al resto della clientela sono mediamente più elevati dello sconto del 5 per cento concesso ai dipendenti.
Detto ciò, l’azienda in questione ha chiesto al Fisco se la concessione dello sconto ai propri dipendenti, mediante l’utilizzo di badge, rappresenti, per gli stessi, un compenso in natura imponibile. Come tale, eventualmente soggetto a ritenuta.
Agenzia delle entrate, risposta n° 158 del 25 marzo
L’art.51 comma 1 del DPR 917/86, TUIR, fissa il c.d. principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente:
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
La questione verte sull’applicazione di possibili deroghe al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente.
In generale, sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono reddito da tassare. Il valore dei beni e dei servizi è determinato sulla base del valore normale. Non concorrono al reddito i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, se di importo complessivo non superiore a 258 euro.
Si intende per valore normale, ai fini di quanto qui in esame, ex art.9 del TUIR: il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento:
- ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
- in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali.
Il tutto, tenendo conto degli sconti d’uso.
Conclusioni
Il valore normale può essere rappresentato anche dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro (risoluzione 26/e 2010).
Da qui, in base alle indicazioni di cui alla circolare MEF 23 dicembre 1997, n. 326, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente). Se invece il dipendente corrisponde all’azienda parte del prezzo (versamento o trattenuta), al valore normale da tassare deve essere sottratto quanto corrisposto dal dipendente.
Stiamo parlando dello stesso meccanismo con il quale, ad esempio, è tassato il Fringe benefit auto. Infatti anche in tale caso si deve tenere conto di eventuali importi addebitati al dipendente.
Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli “sconti d’uso”, lo sconto praticato non è tassabile.